Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 6 pagine

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1 Situazione iniziale

Attualmente la legislazione svizzera non prevede alcuna prescrizione metrologica concernente i contatori d’acqua utilizzati da molti servizi di approvvigionamento idrico per misurare la quantità d’acqua fornita. Il volume commerciale annuo dell’acqua corrente per uso domestico, commerciale e nell’industria leggera corrisponde a circa un miliardo di franchi (600 milioni di metri cubi a 1,70 franchi ca.). Se si aggiungono i costi per le acque di scarico, di regola calcolati attraverso il consumo dell’acqua corrente, l’importo si raddoppia.

Secondo l’articolo 5 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; FF 2011 4357), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione, utilizzati anche nel commercio e nelle transizioni commerciali, sono sottoposti a tale legge. In virtù degli articoli 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) si assume tale competenza, per altro già prevista da una base legale vigente. A tale scopo, il DFGP emana le cosiddette ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione per le categorie di strumenti da regolamentare.

Con la liberalizzazione del mercato dei contatori d'acqua, intervenuta negli ultimi due anni, vi è il rischio che anche in Svizzera, come avvenuto in alcuni Paesi europei, si utilizzino sempre di più contatori di qualità peggiore. Al momento dell'immissione sul mercato, tali contatori effettivamente soddisfano i requisiti vigenti nella maggior parte degli Stati europei, ma la loro precisione diminuisce piuttosto rapidamente.

Vista questa evoluzione e l’incidenza economica dei costi idrici, il DFGP ha incaricato

l’Ufficio federale di metrologia (METAS) di preparare l’emanazione di un'ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda. A tale scopo, il METAS sottopone la presente documentazione alle cerchie interessate nell’ambito di un’indagine conoscitiva.

2 Obiettivi e punti essenziali della normativa

La normativa proposta ha i seguenti obiettivi principali:

• ammettere sul mercato solamente contatori d'acqua che soddisfano i requisiti metrologici della normativa;

• garantire che i contatori utilizzati misurino con la dovuta precisione per l'intera durata del loro utilizzo.

Di seguito elenchiamo i punti essenziali dell'avamprogetto di ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda:

• requisiti dei contatori d'acqua fredda: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) comprende anche la direttiva sugli strumenti di misura dell'Unione europea (direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura). All'allegato MI-001 la direttiva regola i requisiti che i contatori d'acqua fredda devono soddisfare al momento dell’introduzione sul mercato. L’ordinanza proposta riprende gli stessi requisiti. I contatori d’acqua prodotti dai più noti fabbricanti svizzeri sono già conformi alla direttiva citata;

• mantenimento della stabilità di misurazione: la direttiva europea descrive solamente i requisiti che gli strumenti di misurazione devono soddisfare per essere immessi sul mercato; il mantenimento della stabilità di misurazione continua a essere disciplinato dalle normative nazionali. Nell'avamprogetto di ordinanza, il METAS propone due di-

1 RS 941.210