Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 6 pagine

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(1) Allegato 1 lettera B numero 2 dell’ordinanza

(2) Allegato 2 numero 3.2 dell’ordinanza

(3) Articolo 10 dell’ordinanza

Sezione 5: Disposizioni finali (art. 11 e 12)

Disposizioni transitorie (art. 11): la normativa transitoria è stata impostata in modo tale che il passaggio alla nuova normativa sia morbido e crei i minori costi possibili.

L'entrata in vigore dell'ordinanza, prevista per il 1° gennaio 2013, comporta una serie di preparativi amministrativi che si effettueranno tra il 2013 e il 2014. In particolare, gli utilizzatori devono compilare il registro di controllo (cpv. 3) e il METAS formare i lotti per la prima procedura di controllo statistico dei contatori annunciati (cpv. 5 lett. a e b).

Nel 2015 si effettueranno i primi controlli statistici. Nel 2019 si concluderà il primo controllo dei contatori d'acqua fredda prodotti prima del 2013. I modelli che non superano questo primo controllo statistico, potranno essere ancora utilizzati per altri sei anni al massimo (cpv. 5 lett. c n. 2).

Entrata in vigore (art. 12): allo stadio attuale della pianificazione, l'ordinanza può entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

4 Ripercussioni

L’ordinanza ha principalmente l’effetto di garantire il mantenimento della stabilità di misurazione dei contatori d’acqua fredda. Al momento dell’immissione sul mercato, l’80-90 per cento dei contatori soddisfa probabilmente già oggi i requisiti che la nuova ordinanza ha ripreso dalla direttiva 2004/22/CE. Il livello qualitativo del restante 10–20 per cento non è noto. Ne consegue che, per quanto riguarda l’introduzione sul mercato, il presente testo normativo non incide molto sulla qualità dei contatori impiegati. Viceversa influisce sul mantenimento della loro stabilità di misurazione, per la quale finora non c’erano disposizioni unitarie neppure a livello europeo. L’attuazione dell’ordinanza permetterà di misurare la quantità di acqua fornita con maggiore precisione e affidabilità.

I costi delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono costituiti dagli emolumenti del METAS o dei laboratori di verificazione legittimati. Gli emolumenti del ME-TAS sono calcolati in base all’ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (RS 941.298.2), quelli dei laboratori di verificazione legittimati in base all’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (RS 941.298.1). Entrambe le ordinanze saranno adattate per il 1° gennaio 2013 alla nuova legge sulla metrologia. In media tali costi per metro cubo d’acqua si attesteranno ben al di sotto di un centesimo; i modelli di calcolo indicano infatti un valore inferiore ai 0,25 centesimi. I servizi di approvvigionamento idrico decideranno autonomamente se e come fatturare all’utenza tali costi.