Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 6 pagine

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stinte procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione; l'utilizzatore (servizi di approvvigionamento idrico) è libero di scegliere l'una o l'altra;

• nessun obbligo di utilizzare i contatori d'acqua: in Svizzera i servizi di approvvigionamento idrico non sono tenuti a fatturare l'acqua fornita in base alla quantità misurata. La presente ordinanza non modifica tale situazione: se le prescrizioni cantonali e comunali lo prevedono, anche in futuro si potrà rinunciare all'impiego di contatori d'acqua. L'ordinanza contiene la normativa da applicare in caso di utilizzo di un contatore, ma non ne prescrive l'impiego.

3 Spiegazione delle singole disposizioni

Titolo e ingresso

Titolo e ingresso riprendono lo schema di altre ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione del DPGP. L'ingresso si riferisce già alla LMetr del 2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Si fa inoltre riferimento all'Accordo del 21 giugno 1999, già citato nel presente rapporto, poiché anche gli strumenti di misurazione (allegato 1 capitolo 11 sezione I numero 16) rientrano nei prodotti contemplati dall'accordo.

Sezione 1: Disposizioni generali (art. 1–3)

Come in altre ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione, nella Sezione 1 si fissano l'oggetto e il campo d'applicazione dell'ordinanza e si definisce il pertinente strumento di misurazione.

La presente ordinanza si applica solamente alle economie domestiche, alle aziende commerciali e all'industria leggera (art. 2). I grandi consumatori industriali sono considerati partner equiparati dei servizi di approvvigionamento idrico in grado di accertarsi autonomamente se la quantità di acqua loro fatturata è corretta.

L'ordinanza disciplina esclusivamente i contatori d'acqua fredda (art. 3); quelli d'acqua calda sono infatti materia dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sui misuratori di energia termica (in particolare art. 4–6; RS 941.231).

Sezione 2: Contatori d'acqua fredda (art. 4–6)

Articolo 4, requisiti essenziali e allegato 1: come detto, sono stati ripresi i requisiti della direttiva 2004/22/CE.

Articolo 5, procedure per l'immissione sul mercato: oltre ai requisiti dei contatori d'acqua fredda, la direttiva 2004/22/CE disciplina anche le procedure per l'immissione sul mercato. L'articolo 5 attua tali disposizioni.

Articolo 6, procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione e allegato 2: tutti i contatori d'acqua, durante l'utilizzo, subiscono una modifica metrologica imprevedibile dovuta al tipo e al luogo d'impiego, all'invecchiamento e all'usura. Soltanto un controllo regolare di tali strumenti garantisce che i margini di errore tollerati siano sempre rispettati. A tale scopo è stata prevista la possibilità di scegliere tra due procedure d’esame: la verificazione successiva dei singoli contatori e la procedura di controllo statistico di un numero maggiore di contatori dello stesso tipo.

Il controllo statistico dei contatori d'acqua fredda tiene conto del fatto che di regola contatori uguali si comportano allo stesso modo in condizioni analoghe. L’esame di un campione rap-