Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
2. di basi legali che consentano ai Cantoni di ottenere, per ogni candidato, un
numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre, affinché sia loro sia la Cancelleria federale possano individuare per tempo candidature doppie,
3. dell’esigenza di indicare il numero postale di avviamento accanto al luogo
d’origine, affinché sia possibile stabilire rapidamente e in modo affidabile per via informatica che tutti i candidati siano in possesso della cittadinanza svizzera,
4. di misure che, anche nei Cantoni con sistema maggioritario, consentano alle
persone da eleggere di ottenere, anche senza bisogno di annunciarsi, le informazioni minime necessarie sulle candidature preparate, e
5. di eliminare una svista legislativa, rilevata dal Tribunale federale, in caso di
ricorsi sull’elezione: l’eccezione alla regola della sospensione legale dei termini durante le ferie giudiziarie va applicata anche ai ricorsi in materia di elezioni, analogamente a quanto previsto per le cause in materia di esecuzione e fallimento.
Nel caso del termine di referendum di 100 giorni si include una garanzia in base alla quale il servizio competente secondo il diritto cantonale restituisce, complete di attestazione, ai relativi mittenti prima del 95° giorno del termine di referendum tutte le firme pervenute prima dell’81° giorno. Analogamente, le firme relative a iniziative popolari depositate per l’attestazione del diritto di voto prima dell’inizio del 14° mese del termine di raccolta devono essere attestate e restituite prima dell’inizio del 17° mese.
Conformemente a un’iniziativa parlamentare Joder, sostenuta dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, il riconteggio delle schede anche nel caso di votazioni dal risultato molto risicato andrà fatto dipendere dalla verosimiglianza di irregolarità.
In base all’articolo 164 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale, per le misure summenzionate occorre istituire precise basi legali che stabiliscano il campo d’applicazione definito e garantiscano la protezione dei dati.