Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel 1976, con la legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP), il legislatore ha codificato per la prima volta i diritti politici a livello federale istituendo un’eccellente base per l’ulteriore sviluppo della democrazia diretta in Svizzera. Da allora revisioni parziali hanno consentito di adeguarsi, laddove necessario, alle mutate circostanze. Con i suoi 35 anni la legge dimostra di avere una durata di validità di tutto rispetto. Pensando alle implicazioni proprie dell’era digitale è lecito prevedere che tra alcuni anni si renderà necessaria una revisione totale. Prima di arrivarci è tuttavia opportuno attendere un’ulteriore tappa del processo di sviluppo del voto elettronico e delle sue ripercussioni, per poter definire con maggiore precisione l’orientamento di un eventuale intervento legislativo. Per le prossime elezioni del Consiglio nazionale è tuttavia necessario apportare alcuni adeguamenti alla legislazione attuale, tenere conto degli sviluppi reali e garantire anche in futuro un’esecuzione corretta e conforme alle esigenze dei partiti e dei cittadini.

L’articolo 164 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (Cost.)2 stabilisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto nell’ambito dei diritti politici siano emanate sotto forma di legge federale soggetta a referendum. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo) il progetto deve di conseguenza essere sottoposto anche alla procedura di consultazione. Nel caso della revisione parziale prevista si tratta di un oggetto incluso nel programma di legislatura: comporta infatti adeguamenti importanti e indifferibili a condizioni mutate.

1.1.1 Sviluppi constatati

Con l’introduzione del diritto di voto alle donne nel 1971 il numero degli elettori è più che raddoppiato. L’estensione del diritto di voto agli Svizzeri all’estero interessati e l’abbassamento, nel 1991, da 20 a 18 anni dell’età minima per votare hanno contribuito, dal canto loro, a un ulteriore, forte aumento. Da allora il numero delle candidature e quello delle liste depositate è raddoppiato. Ancora più marcato è stato l’aumento delle congiunzioni e delle sottocongiunzioni di liste. L’impennata di candidature, liste, congiunzioni e sottocongiunzioni di liste è riconducibile al fatto che dal 1979 esiste un diritto in base al quale lo Stato stampa d’ufficio tutte le schede elettorali di tutte le liste e le invia a tutti gli aventi diritto di voto. L’aumento di elettori, liste e candidature fa lievitare il volume degli stampati e degli invii in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale, facendo contemporaneamente aumentare il tempo necessario per sbrigare tali lavori e il rischio che si verifichino disguidi.

1 RS 161.1

2 RS 101

3 RS 172.061