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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Allegato 5 (art. 45 cpv. 1 lett. a e art. 69 cpv. 1 lett. a)

Imprese con possibilità di partecipare al SSQE o a essere esentate dalla tassa con un impegno di riduzione le emissioni

Possono partecipare su richiesta al SSQE o chiedere, sulla base di un impegno di riduzione, l’esenzione dalla tassa sul CO2 le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

1. coltivazione di piante in serra;

2. estrazione di pietre e minerali e altre attività estrattive;

3. industria alimentare e foraggera;

4. produzione di bevande;

5. industria del tabacco;

6. industria tessile e lavanderie;

7. fabbricazione di fogli da impiallacciatura, pannelli di compensato, fibre e

truciolato nonché pellet;

8. fabbricazione di carta, cartone e prodotti di carta;

9. fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici;

11. fabbricazione di materie plastiche;

12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica nonché lavorazione di

pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre);

13. fabbricazione e lavorazione di metalli, finitura superficiale e trattamento

termico nonché verniciatura di carrozzerie, tranne in officine meccaniche e di fabbro;

14. fabbricazione di orologi;

15. gestione di alberghi e impianti sportivi;

16. gestione del magazzino in centrali di distribuzione;

17. produzione di calore e freddo, eventualmente combinata con la produzione di

energia elettrica, per imprese che svolgono attività di cui ai numeri 1–16;

18. produzione di calore o freddo, eventualmente combinata con la produzione di

energia elettrica, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento.