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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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Allegato 5 (art. 45 cpv. 1 lett. a e art. 69 cpv. 1 lett. a)
Imprese con possibilità di partecipare al SSQE o a essere esentate dalla tassa con un impegno di riduzione le emissioni
Possono partecipare su richiesta al SSQE o chiedere, sulla base di un impegno di riduzione, l’esenzione dalla tassa sul CO2 le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:
1. coltivazione di piante in serra;
2. estrazione di pietre e minerali e altre attività estrattive;
3. industria alimentare e foraggera;
4. produzione di bevande;
5. industria del tabacco;
6. industria tessile e lavanderie;
7. fabbricazione di fogli da impiallacciatura, pannelli di compensato, fibre e
truciolato nonché pellet;
8. fabbricazione di carta, cartone e prodotti di carta;
9. fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici;
11. fabbricazione di materie plastiche;
12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica nonché lavorazione di
pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre);
13. fabbricazione e lavorazione di metalli, finitura superficiale e trattamento
termico nonché verniciatura di carrozzerie, tranne in officine meccaniche e di fabbro;
14. fabbricazione di orologi;
15. gestione di alberghi e impianti sportivi;
16. gestione del magazzino in centrali di distribuzione;
17. produzione di calore e freddo, eventualmente combinata con la produzione di
energia elettrica, per imprese che svolgono attività di cui ai numeri 1–16;
18. produzione di calore o freddo, eventualmente combinata con la produzione di
energia elettrica, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento.