Progetto
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
del … Avamprogetto dell’11 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge sul CO2 del 23 dicembre 20111 (legge sul CO2),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Gas serra
Art. 1
Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati gas serra:
a. il biossido di carbonio (CO2);
b. il metano (CH4);
c. il protossido di azoto (N2O, gas esilarante);
d. gli idrofluorocarburi (HFC);
e. i perfluorocarburi (PFC);
f. l’esafluoro di zolfo (SF6);
g. il trifluoruro di azoto (NF3).
Sezione 2: Obiettivi intermedi settoriali
Art. 2
1 Gli obiettivi intermedi sono:
a. nel settore degli edifici:
1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 70 per cento delle emissioni del 1990,
2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo il 60 per cento delle emissioni del 1990;
b. nel settore dei trasporti:
1 FF 2012 109; RS 641.71 2012–XXXX