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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

del … Avamprogetto dell’11 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge sul CO2 del 23 dicembre 20111 (legge sul CO2),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati gas serra:

a. il biossido di carbonio (CO2);

b. il metano (CH4);

c. il protossido di azoto (N2O, gas esilarante);

d. gli idrofluorocarburi (HFC);

e. i perfluorocarburi (PFC);

f. l’esafluoro di zolfo (SF6);

g. il trifluoruro di azoto (NF3).

Sezione 2: Obiettivi intermedi settoriali

Art. 2

1 Gli obiettivi intermedi sono:

a. nel settore degli edifici:

1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 70 per cento delle emissioni del 1990,

2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo il 60 per cento delle emissioni del 1990;

b. nel settore dei trasporti:

1 FF 2012 109; RS 641.71 2012–XXXX