Progetto

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

4La presente ordinanza non si applica:

a. ai biocidi e agli articoli trattati destinati a essere immessi sul mercato per gli scopi previsti esclusivamente secondo la legislazione sugli agenti terapeutici, sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali o sui prodotti fitosanitari;

b. al transito di biocidi e articoli trattati sotto controllo doganale, sempre che non avvenga alcuna lavorazione o trasformazione;

c. al trasporto di biocidi e articoli trattati su strada, per ferrovia, sull’acqua, per via aerea o attraverso impianti di trasporto in condotta;

d. alle derrate alimentari e agli alimenti per animali utilizzati come repellenti o attrattivi;

e. ai biocidi utilizzati come coadiuvanti tecnologici.

f. ai biocidi e agli articoli trattati importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati; a essi si applicano esclusivamente gli articoli 34d e 34e capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui prodotti chimici (OPChim).

Art. 1b Adattamento del diritto e trattati di diritto internazionale

1Nei limiti delle sue competenze, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) disciplina i requisiti ai fini dell’adattamento delle disposizioni della presente ordinanza concernenti l’omologazione e l’immissione sul mercato di biocidi allo stato della scienza e della tecnica d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Se del caso, adatta la procedura prevista nella presente ordinanza per il richiedente o il titolare dell’omologazione o per l’organo di notifica.

2Laddove la presente ordinanza non stabilisce aspetti procedurali per l’omologazione o l’immissione sul mercato di biocidi, il DFI disciplina i dettagli, nei limiti delle sue competenze, d’intesa con il DATEC e il DEFR.

3Per gli adattamenti secondo i capoversi 1 e 2 il DFI tiene conto degli atti delegati o degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea conformemente al regolamento (UE) n. 528/20123.

4L’adattamento di dettagli tecnici d’importanza secondaria è disciplinato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nei limiti delle sue competenze, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

5Se la presente ordinanza disciplina fattispecie che sono oggetto di un trattato di diritto internazionale, ne derivano le competenze corrispondenti.

6L’organo di notifica pubblica le competenze derivanti dai trattati di diritto internazionale sul suo sito Internet4.

2 RS 813.11

3 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.