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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Ordinanza sui biocidi 813.12

Allegato 8bis (art. 14 cpv. 2 lett. f)

Domanda di omologazione per il commercio parallelo

1Le domande di omologazione per il commercio parallelo devono contenere le seguenti informazioni:

a. la denominazione e il numero di omologazione del biocida nello Stato di provenienza;

b. il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nello Stato di provenienza;

c. il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione nello Stato di provenienza;

d. l’etichetta e le istruzioni per l’uso originali con le quali il biocida è immesso sul mercato nello Stato di provenienza, se l’organo di notifica lo ritiene necessario per l’esame;

e. il nome e l’indirizzo del richiedente;

f. la denominazione prevista per il biocida che si intende immettere sul mercato;

g. il progetto dell’etichetta del biocida che si intende immettere sul mercato in due lingue ufficiali;

h. un campione del biocida che si intende introdurre, se l’organo di notifica lo ritiene necessario;

i. il nome e il numero di omologazione del prodotto di riferimento.

2L’organo di notifica può richiedere una traduzione delle parti essenziali delle istruzioni per l’uso originali di cui al capoverso 1 lettera d.