Progetto

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 111Fedlex · Progetto

Ordinanza sui biocidi 813.12

b. la documentazione secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 o, se del caso, secondo l’allegato IIA della direttiva 98/8/CE107;

c. una lettera di accesso ai dati relativi al principio attivo di cui alla lettera b; o

d. la designazione dei dati per i quali la durata della protezione di cui all’articolo 28 è scaduta.

2Ai dati relativi a principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (CE) 1451/2007108, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati, si applica l’articolo 29a.

3I capoversi 1 e 2 non si applicano ai biocidi contenenti principi attivi delle categorie 1-5 e 7 di cui all’allegato 1.

2 ...

3 Altri documenti

1L’organo di notifica può inoltre esigere dal richiedente i seguenti documenti:

a. rapporti di esperimenti, perizie o pubblicazioni scientifiche o altri documenti che comprovano i dati di cui al numero 1;

b. i dati secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1896/2000109;

c. in casi giustificati, i dati relativi all’esposizione della comunità e dell’utente o nell’ambiente;

d. i modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.

2I documenti devono contenere una descrizione dettagliata e completa delle analisi effettuate e dei metodi impiegati o un rimando bibliografico a tali metodi.

4 Metodi di identificazione e determinazione

4.1 Metodi di identificazione e determinazione prescritti

1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008110.

2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.

3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:

a. in conformità con la direttiva 2010/63/UE111; e

107 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 62 cpv. 1 lett. a.

108 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9 cpv. 1 lett. c.

109 Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, GU L 228 del 8.9.2000, pag. 6; modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2032/2003, pag. 1.

110 Cfr. nota relativa all’all. 5 n. 2.3.