Progetto

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 110Fedlex · Progetto

Prodotti chimici

Allegato 8 (art. 14 cpv. 2 lett. d)

Domanda di omologazione ON

1 Documenti relativi al richiedente, al fabbricante e al prodotto

1.1 In generale

I documenti relativi alla domanda devono contenere le seguenti informazioni:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi;

c. il nome commerciale del biocida;

d. la composizione completa del biocida;

e. l’elenco dei principi attivi contenuti nel biocida;

f. i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, alla tossicologia e all’ecotossicologia;

g. i dati relativi a determinati principi attivi (n. 2);

h. l’attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego;

i. le categorie di utenti;

j. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l’etichettatura nonché le indicazioni relative all’imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38;

k. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 40, se del caso;

l. le indicazioni relative all’eliminazione;

m. per i disinfettanti e i preservanti per il legno: la prova che il biocida è sufficientemente efficace per l’impiego previsto.

1.2 Requisiti supplementari [dal 1° settembre 2015]

1Un’omologazione O è rilasciata solo se i fabbricanti dei principi attivi contenuti

N

nel biocida figurano nell’elenco di cui all’articolo 95 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012106 o se sono presentati i seguenti documenti:

a. una copia della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito alla loro iscrizione nell’elenco menzionato sopra;

106 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.