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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Prodotti chimici
Allegato 8 (art. 14 cpv. 2 lett. d)
Domanda di omologazione ON
1 Documenti relativi al richiedente, al fabbricante e al prodotto
1.1 In generale
I documenti relativi alla domanda devono contenere le seguenti informazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi;
c. il nome commerciale del biocida;
d. la composizione completa del biocida;
e. l’elenco dei principi attivi contenuti nel biocida;
f. i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, alla tossicologia e all’ecotossicologia;
g. i dati relativi a determinati principi attivi (n. 2);
h. l’attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego;
i. le categorie di utenti;
j. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l’etichettatura nonché le indicazioni relative all’imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38;
k. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 40, se del caso;
l. le indicazioni relative all’eliminazione;
m. per i disinfettanti e i preservanti per il legno: la prova che il biocida è sufficientemente efficace per l’impiego previsto.
1.2 Requisiti supplementari [dal 1° settembre 2015]
1Un’omologazione O è rilasciata solo se i fabbricanti dei principi attivi contenuti
N
nel biocida figurano nell’elenco di cui all’articolo 95 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012106 o se sono presentati i seguenti documenti:
a. una copia della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito alla loro iscrizione nell’elenco menzionato sopra;
106 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.