Avamprogetto LPN
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 4 pagine
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Art. 23p Conoscenze tradizionali
Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche delle comunità indigene o locali.
Art. 23q Risorse genetiche in Svizzera
1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a un’approvazione e a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.
Art. 24a
1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 23o o fornisce indicazioni false; se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
2... (L’attuale capoverso unico dell’articolo 24a diventa l’articolo 24a capoverso 2)
Titolo prima dell’art. 24f
Capo V: Esecuzione, organizzazione e informazione
Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni (nuovo)
I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.
Art. 24g Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione (nuovo)
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge.
2 Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.
Art. 24h Competenze esecutive della Confederazione (nuovo)
1 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’UFC, l’USTRA e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.