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Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 5 pagine

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Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada RS 744.10

c. il nome del gestore dei trasporti;

d. il numero di veicoli.

3Il registro è accessibile al pubblico.

Art. 9a Registro delle infrazioni gravi e delle persone inidonee

1L’UFT tiene un registro su:

a. i gestori dei trasporti e le imprese di trasporto su strada che hanno commesso infrazioni secondo l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/20094 o altre infrazioni gravi; e

b. le persone dichiarate inidonee a svolgere la funzione di gestore dei trasporti.

2Mediante procedura di richiamo rende accessibile il registro alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE come anche di Stati terzi secondo gli accordi applicabili.

3Rende accessibili solo le infrazioni gravi la cui sanzione è passata in giudicato da al massimo due anni. Distrugge le iscrizioni relative alle infrazioni la cui sanzione è passata in giudicato da più tempo.

4Il Consiglio federale stabilisce le infrazioni gravi.

Art. 11 Contravvenzioni

1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada;

b. contravviene a un’autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;

c. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

2Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

3È punito con la multa chiunque viola una disposizione di esecuzione la cui

violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

Art. 13 Abs. 2 (nuovo)

2Può dichiarare punibili violazioni alle disposizioni esecutive.

4 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 71.