Progetto
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 55e
4. Informazioni Il pubblico ufficiale rogatore informa le parti all’atto su forma, contenuto ed effetti giuridiche
giuridici dell’atto.
Art. 55f
5. Imparzialità1 Il pubblico ufficiale rogatore salvaguarda gli interessi delle parti coinvolte in modo
imparziale.
2È tenuto ad astenersi nelle pratiche che lo concernono o che concernono persone a lui vicine.
Art. 55g
6. Obbligo di1 Il pubblico ufficiale rogatore celebra l’atto pubblico conformemente al vero. In verità
particolare, nell’atto pubblico non procede a constatazioni che sa essere false.
2Celebra l’atto pubblico in modo chiaro.
Art. 55h
7. Obbligo del1 Il pubblico ufficiale rogatore mantiene il segreto sui fatti che le parti coinvolte gli segreto
hanno confidato o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione.
2L’obbligo del segreto decade se:
1. le parti esimono il pubblico ufficiale rogatore dall’obbligo;
2. l’adempimento di un obbligo professionale richiede la comunicazione dei fatti a terzi;
3. il pubblico ufficiale rogatore è tenuto dalla legge a dare comunicazione dei fatti alle autorità.
3I collaboratori del pubblico ufficiale rogatore e gli ausiliari sottostanno alle stesse disposizioni applicate ai pubblici ufficiali rogatori.
Art. 55i
8. Procedura1 Il pubblico ufficiale rogatore assicura che le parti all’atto prendano conoscenza del principale in
caso di atti contenuto della bozza dell’atto pubblico mediante lettura ad alta voce o lettura in negoziali proprio.
a. Procedura di
documentazione2 Dopo aver preso conoscenza della bozza dell’atto pubblico, le parti all’atto dichia-
rano se corrisponde alla loro volontà.
3Dopo l’approvazione delle parti all’atto, il pubblico ufficiale rogatore firma l’atto pubblico. L’atto pubblico contiene inoltre il nome del pubblico ufficiale rogatore e la data della celebrazione.