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Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 6 pagine

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Art. 55j

b. Unitarietà1 Le parti all’atto, il pubblico ufficiale rogatore e, se necessario, gli ausiliari sono dell’atto

presenti durante tutta la procedura principale nel luogo di celebrazione dell’atto.

2La procedura principale è condotta senza sostanziali interruzioni.

3Per motivi importanti l’atto pubblico per i contratti può essere celebrato separatamente con ogni singola parte all’atto.

Art. 55k

c. Applicazione L’atto pubblico di un negozio giuridico può essere celebrato, invece che secondo il della procedura

federale invece diritto cantonale, anche secondo le forme previste dal diritto federale per il testamenche cantonale to pubblico e il contratto successorio.

Art. 55l

9. Nullità Non risulta alcun atto pubblico se:

dell’atto

1. il pubblico ufficiale rogatore non ha documentato le dichiarazioni di volontà, le procedure o i fatti conformemente al vero.

2. le parti all’atto non sono designate chiaramente o il rapporto di rappresentanza non è indicato chiaramente;

3. le disposizioni della presente legge riguardanti la procedura di documentazione e l’unitarietà dell’atto pubblico non sono rispettate.

Art. 55m

10. Riconoscimen L’atto pubblico redatto secondo le prescrizioni in vigore nel luogo di allestimento e to dell’atto

da un pubblico ufficiale rogatore competente è riconosciuto da tutti i Cantoni.

Art. 55n

IV. Atti pubblici1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a:

in forma

elettronica 1. redigere atti pubblici in forma elettronica;

1. Atti pubblici,

copie e certifica- 2. realizzare copie in forma elettronica di atti originali redatti su carta;

zioni in forma

elettronica 3. realizzare certificazioni in forma elettronica di copie e di firme.

2Il pubblico ufficiale rogatore:

1. utilizza una firma elettronica fondata su un certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 19 dicembre 20033 sulla firma elettronica; e

2. allega all’atto la prova di essere autorizzato a celebrare l’atto pubblico.

3 RS 943.03