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Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 6 pagine

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Art. 55o

2. Equivalenza1 Gli atti pubblici in forma elettronica realizzati nel rispetto delle disposizioni federadelle forme

li equivalgono agli atti pubblici su carta.

2Possono essere usati negli scambi con tutte le autorità che hanno introdotto la comunicazione elettronica.

Art. 55p

3. Registro1 L’Ufficio federale di giustizia allestisce e gestisce un sistema per la tenuta di un svizzero dei

pubblici ufficiali registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori.

rogatori2

Può affidare questi compiti a un’organizzazione esterna all’Amministrazione federale centrale.

3Stabilisce, previo parere dei Cantoni, le direttive tecniche e organizzative, nonché il modello di dati.

Art. 55q

4. Custodia e1 La Confederazione allestisce e gestisce un sistema per la custodia e l’iscrizione iscrizione

degli atti pubblici in forma elettronica.

2Immediatamente dopo la conclusione della procedura, il pubblico ufficiale rogatore salva e iscrive nel sistema:

1. gli atti pubblici in forma elettronica che ha redatto;

2. le copie che ha realizzato di atti originali redatti su carta; e

3. le certificazioni di copie e di firme.

3Fa fede la copia custodita e iscritta nel sistema dell’atto pubblico in forma elettronica, della copia di un atto originale redatto su carta e della certificazione.

Art. 55r

5. Requisiti Il Consiglio federale stabilisce come garantire l’interoperabilità dei sistemi informatecnici

tici nonché l’integrità, la leggibilità, l’autenticità e la sicurezza permanenti dei dati. Definisce in particolare i formati di dati utilizzabili, le firme elettroniche nonché il tipo di prova dell’autorizzazione a celebrare atti pubblici.

Art. 55s

6. Emolumenti1 Per la prestazione di servizi connessi alla custodia e all’iscrizione degli atti pubblici

in forma elettronica sono riscossi emolumenti a copertura delle spese.

2Il Consiglio federale emana un’ordinanza sugli emolumenti.

Art. 55t

7. Responsabilità La Confederazione risponde soltanto per i danni che cagiona intenzionalmente o per

grave negligenza.