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Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 5 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del … [progetto del 17.04.2013]
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 1
d. Prezzo d’accesso: prezzo per l’accesso ai servizi e ai dispositivi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LTC.
Art. 52 cpv. 2 e 2bis
2Ogni fornitore beneficia di condizioni almeno pari a quelle garantite alle unità aziendali, filiali e agli altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
2bisLa differenza tra i prezzi d’accesso proposti dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato e i prezzi che questi applica al dettaglio deve permettere a un analogo fornitore efficiente di conseguire ricavi a copertura dei costi.
Art. 54 cpv. 1 e 2 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: principio
1I prezzi d’accesso devono corrispondere al massimo ai costi causati dalla fornitura di una prestazione d'accesso a servizi e dispositivi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LTC (relevant costs).
2Ove non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore efficiente deve sostenere su basi attuali (forward looking), e rispetta le regole seguenti:
a. i costi corrispondono ai costi di riacquisto di impianti moderni funzionalmente equivalenti (modern equivalent assets, MEA);
b. si considerano i costi supplementari a lungo termine delle componenti di rete utilizzate e quelli che derivano esclusivamente dalla fornitura di una prestazione di accesso (long run incremental costs, LRIC);
1 RS 784.101.1
2012–......