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Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 4 pagine
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Imposta federale diretta. LF
7400 franchi, è dedotto l’importo corrispondente a tale metà, fino al massimo di 12 200 franchi. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f.
Art. 35 cpv. 1 lett. d (nuova)
1Sono dedotti dal reddito netto:
d. per le persone sole che vivono in comunione domestica con figli per i quali è accordata la deduzione giusta la lettera a e al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, 10 000 franchi.
Art. 36 cpv. 2bis
2bisL’ammontare dell’imposta è ridotto di 227 franchi per ogni figlio per il quale è accordata la deduzione secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a. Se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione è ripartita per metà.
Art. 36a (nuovo) Calcolo alternativo dell’imposta per coniugi con domicilio
fiscale in Svizzera
1L’ammontare dell’imposta calcolato secondo l’articolo 36 per i coniugi non separati legalmente o di fatto è paragonato all’ammontare ottenuto con un calcolo alternativo.
2Ai coniugi è fatturato d’ufficio il più basso dei due importi.
3Nel calcolo alternativo l’ammontare dell’imposta è calcolato separatamente per ciascun coniuge in applicazione dell’articolo 36 capoversi 1 e 2bis. I due importi così ottenuti sono quindi sommati.
4L’ammontare per il singolo coniuge è calcolato nel modo seguente:
a. a ciascun coniuge sono attribuiti individualmente i proventi da attività lucrativa secondo gli articoli 17–19, 22 e 23 lettere a–c, nonché le spese secondo gli articoli 26–31 e le deduzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f;
b. non si tiene conto delle deduzioni di cui agli articoli 33 capoversi 1bise 2 e 35 capoverso 1 lettera c;
c. a ciascun coniuge è attribuita la metà degli altri proventi e delle altre deduzioni.
5Un ulteriore calcolo alternativo conformemente al capoverso 3 è effettuato nell’ambito dell’imposizione separata per gli utili di liquidazione (art. 37b) e le