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Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 4 pagine

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Imposta federale diretta. LF

prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38). È fatturato il più basso dei rispettivi importi.

Art. 86 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e soltanto uno di loro esercita un’attività lucrativa, si tiene conto della deduzione di cui all’articolo 33 capoverso 1bis.

4L’articolo 36a non è applicabile.

Art. 212 cpv. 1bis(nuovo) e 2

1bisSe i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e soltanto uno di loro esercita un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo sono dedotti al massimo 8100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f.

2Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo complessivo sono dedotti almeno 8100 franchi. Se la metà del reddito lavorativo più basso ammonta a più di 8100 franchi, è dedotto l’importo corrispondente a tale metà, fino al massimo di 13 400 franchi. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f.

Art. 213 cpv. 1 lett. d (nuova)

1Sono dedotti dal reddito netto:

d. per le persone sole che vivono in comunione domestica con figli per i quali è accordata la deduzione giusta la lettera a e al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, 11 000 franchi.

Art. 214 cpv. 2bis

2bisL’ammontare dell’imposta è ridotto di 251 franchi per ogni figlio per il quale è accordata la deduzione secondo l’articolo 213 capoverso 1 lettera a. Se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione è ripartita per metà.