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Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 4 pagine
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Imposta federale diretta. LF
Art. 214a (nuovo) Calcolo alternativo dell’imposta per coniugi con domicilio
fiscale in Svizzera
1L’ammontare dell’imposta calcolato secondo l’articolo 214 per i coniugi non separati legalmente o di fatto è paragonato all’ammontare ottenuto con un calcolo alternativo.
2Ai coniugi è fatturato d’ufficio il più basso dei due importi.
3Nel calcolo alternativo l’ammontare dell’imposta è calcolato separatamente per ciascun coniuge in applicazione dell’articolo 214 capoversi 1 e 2bis. I due importi così ottenuti sono quindi sommati.
4L’ammontare per il singolo coniuge è calcolato nel modo seguente:
a. a ciascun coniuge sono attribuiti individualmente i proventi da attività lucrativa secondo gli articoli 17–19, 22 e 23 lettere a–c, nonché le spese secondo gli articoli 26–31 e le deduzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f; b non si tiene conto delle deduzioni di cui agli articoli 212 capoversi 1bise 2 e 213 capoverso 1 lettera c;
c. a ciascun coniuge è attribuita la metà degli altri proventi e delle altre deduzioni.
5Un ulteriore calcolo alternativo conformemente al capoverso 3 è effettuato nell’ambito dell’imposizione separata per gli utili di liquidazione (art. 37b) e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38). È fatturato il più basso dei rispettivi importi.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Entra in vigore il 1° gennaio 201x.