Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/73: Mandato per l'avvio di negoziati sullo sviluppo dell'accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali · 5 pagine

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 Agenti di sicurezza nell’aviazione

Le Parti contraenti intendono cooperare anche sull’impiego di agenti di sicurezza nell’aviazione. L’accordo non obbliga tuttavia nessuna delle Parti a ricorrere a tali agenti.

 Servizi di scorta/transito nella zona di frontiera

Come nell’accordo di polizia con la Francia, nella revisione dell’accordo con l’Italia s’intende consentire l’intervento di scorte di polizia. Occorre in particolare disciplinare le condizioni in cui gli agenti saranno autorizzati a utilizzare l’arma d’ordinanza.

Si prevede anche l’introduzione della possibilità di transito degli agenti nella zona di frontiera dell’altra Parte contraente.

 Sostegno reciproco in caso di rimpatri

Le due Parti contraenti sono intenzionate a fornirsi sostegno in materia di rimpatri, ad esempio organizzando voli congiunti o coordinando il transito nel quadro di provvedimenti di espulsione per via aerea.

 Misure transfrontaliere in ambito ferroviario, fluviale e lacustre

Tali misure sono state concepite per soddisfare le nuove esigenze scaturite dall’associazione della Svizzera a Schengen e per tener conto della configurazione della zona di frontiera. In futuro gli agenti di una Parte contraente sarebbero quindi autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio fino alla prossima fermata sul territorio dell’altra Parte. Gli agenti delle forze di polizia potrebbero inoltre salire a bordo già all’ultima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte per avere la possibilità di adottare misure finalizzate a salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici dopo la partenza del treno.

 Potenziamento del ruolo svolto dal CCPD di Chiasso

Il CCPD di Chiasso costituisce un elemento chiave per il sostegno delle autorità che operano nella zona di frontiera con l’Italia. Infatti, agevola e snellisce la cooperazione transfrontaliera di polizia e doganale. Il CCPD consente di scambiare informazioni 24 ore su 24, coordina misure comuni di sorveglianza nella zona di frontiera, prepara e gestisce le operazioni transfrontaliere quali le osservazioni e le consegne sorvegliate e fornisce sostegno per gli inseguimenti. È previsto un potenziamento del ruolo svolto dal CCPD di Chiasso nella cooperazione con l’Italia, e s’intende creare una base legale comune che consenta al CCPD di allestire una banca dati comune.

3.2 Ambiti di sviluppo non considerati dall’Italia

I colloqui hanno mostrato che nel quadro della revisione dell’accordo di polizia, l’Italia non è disposta a considerare ambiti che esulano dalle competenze del Ministero dell’Interno. Di conseguenza non è stata valutata la cooperazione in materia di infrazioni al codice stradale. L’Italia non intende peraltro procedere a una modifica delle competenze tra i servizi locali e quelli centrali di Roma.