Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/93: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2012 · 50 pagine
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- Ambiente: in linea di massima sono prevedibili le ripercussioni sull’ambiente
nella fase di preparazione e svolgimento dei Giochi.
- Organizzazione: con la ripartizione di competenze gestionali nel comitato
organizzatore, si riduce al minimo il rischio di perdere di vista gli obiettivi nella fase di pianificazione e di svolgimento.
3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale
3.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20126 sul programma di legislatura 2011-2015 né nel decreto federale del 15 giugno 20127 sul programma di legislatura 2011-2015. Al momento della redazione del programma di legislatura non era possibile prevedere che si sarebbe arrivati ad avere buone speranze per la candidatura all’organizzazione di Giochi olimpici invernali.
3.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale
Lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 è l’occasione ideale per trasformare le disposizioni del Consiglio federale formulate nelle prospettive del 2025 in misure politiche concrete durature. Su tale esempio potrebbe essere dimostrata l’idoneità pratica di programmi teorici. Gli obiettivi del progetto si inseriscono nella direzione della strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera» (2012), della strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile (2012- 2015) e delle decisioni del vertice sulla sostenibilità dell’ONU tenutosi a Rio de Janeiro il 22 giugno 2012 sull’economia verde (Rio +20). Essa risponde infine alla strategia di crescita della piazza turistica svizzera varata dal Consiglio federale nel giugno del 2010.
Per quanto concerne l’intervento sulla natura e sul paesaggio occorre adoperarsi affinché siano presi in considerazione il più possibile gli obiettivi della Concezione Paesaggio svizzero (1997) e della Strategia Biodiversità Svizzera (2012).
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità e legalità
La competenza dell’Assemblea federale per il presente decreto di stanziamento si basa sull’articolo 167 della Costituzione federale (Cost)8. Le basi di diritto costituzionale per le spese richieste sono contenute nell’articolo 68 capoverso 1 Cost., che incarica la Confederazione di promuovere lo sport.
In applicazione di tale disposizione costituzionale, l’articolo 17 della legge federale del 17 giugno 20119 sulla promozione dello sport (LPSpo) sancisce che la Confederazione può sostenere l’organizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale sempre che i Cantoni e i
6 FF 2012 305
7 FF 2012 6413
8 RS 101
9 RS 415.0 ; RU 2012 3953