Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/93: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2012 · 50 pagine
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4.6.2 Rilevanza delle sovvenzioni per gli obiettivi della Confederazione
La motivazione della necessità materiale degli aiuti finanziari deriva dalle argomentazioni di cui ai punti 1 e 2. L’organizzazione dei Giochi olimpici invernali in Svizzera rappresenta un progetto di rilevanza nazionale, non realizzabile senza la partecipazione sostanziale della Confederazione.
4.6.3 Controllo materiale e finanziario del sovvenzionamento
I rappresentanti della Confederazione sono coinvolti nell’organizzazione che prepara la candidatura. Un controllo materiale e finanziario delle sovvenzioni è dunque possibile.
4.6.4 Procedura applicabile alla concessione di contributi
La concessione di contributi federali all’organizzazione che prepara la candidatura avviene sulla base di un accordo di sovvenzionamento.
Poiché l’organizzazione ha l’unico scopo di svolgere l’attività sovvenzionata, si garantisce un utilizzo dei mezzi concentrato.
Oltre alle scadenze e alla pianificazione dei pagamenti nell’accordo si deve garantire una partecipazione attiva dei rappresentanti della Confederazione in tale organizzazione. Va stabilito infine che l’organizzazione nei suoi acquisti è tenuta al rispetto dei principi in materia di acquisti pubblici.
4.7 Delega di competenze legislative
Il presente progetto non delega alcuna competenza legislativa.
4.8 Protezione dei dati
L’esecuzione del decreto federale da richiedere non presuppone alcun trattamento di dati personali o non contiene alcuna misura ulteriore che possa avere ripercussioni sulla protezione dei dati.