Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/93: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2012 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
La legge federale del 19 dicembre 198611 contro la concorrenza sleale (LCSl) non garantisce alcuna protezione di simboli e concetti in sé, ma ne impedisce qualsiasi utilizzo abusivo. Se un simbolo può far valere tale protezione si deve verificare nel singolo caso concreto se le attività di marketing sono da considerarsi sleali e quindi illecite.
In principio è possibile pertanto partire dal presupposto che la protezione richiesta dal CIO nell’ambito della proprietà intellettuale in Svizzera è sufficiente.
Il CIO richiede inoltre delle basi giuridiche per vietare le cosiddette attività di «marketing selvaggio». Esso si sostanzia ad esempio quando un’azienda non autorizzata dagli organizzatori di un evento simula consapevolmente un legame con l’evento per trarre un profitto senza fornire alcuna controprestazione (senza essere sponsor). Non si deve dare al pubblico l’impressione che l’azienda che fa pubblicità in tal modo sia in un qualche rapporto con l’organizzatore dell’evento, ad esempio come sponsor o come rappresentante. Nella legislazione attuale tali attività vengono giudicate solo alla luce della clausola generale dell’articolo 2 della LCSl. Tale clausola generale è redatta in modo generico e pertanto viene utilizzata solo con riserva dai tribunali perché rende necessaria una notevole attività di interpretazione.
Per quanto detto si può considerare sufficiente la tutela giuridica in base alla LCSl in vigore anche in riferimento alle attività di «marketing selvaggio».
4.4 Forma dell’atto
Nel caso in questione si tratta di un decreto di stanziamento che non contiene regole di diritto e non sottostà a referendum. In base all’articolo 163 capoverso 2 Cost. e all’articolo 25 capoverso 2 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200212, nella fattispecie è previsto un atto sotto forma di decreto federale semplice.
4.5 Subordinazione al freno alle spese
In base all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. i crediti d’impegno implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Dato che il progetto prevede nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi, gli articoli 1 e 2 del decreto federale sono subordinati al freno alle spese.
4.6 Conformità alla legge sui sussidi
4.6.1 Basi giuridiche per lo stanziamento delle sovvenzioni
La LPSpo contiene le basi giuridiche necessarie per il decreto concernente i sussidi federali richiesti. Per i dettagli si rinvia al punto 4.1.
11 RS 241
12 RS 171.10