Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/93: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2012 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

Comuni contribuiscano in misura adeguata ai costi. Se sussiste un interesse generale per la Svizzera nell’organizzazione di un grande evento sportivo, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione può essere più elevata.

Il progetto è pertanto conforme alla Costituzione e alla legge.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha stipulato con il Comitato olimpico internazionale l’accordo del 1° novembre 200010 relativo allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera (RS 0.192.122.415.1). Il progetto Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 è dunque compatibile con tale accordo. Non vi sono inoltre conflitti con altri impegni internazionali della Svizzera.

4.3 Adeguamento delle basi giuridiche

Il CIO richiede, oltre alle garanzie in merito al finanziamento e alla sicurezza, una protezione adeguata dei simboli e dei concetti Olimpici:

- la garanzia che sono state o verranno prese tutte le misure legali necessarie per

proteggere il marchio olimpico, che comprende il simbolo con i cinque cerchi, i termini «olimpico» e «Olimpiade» e il motto olimpico;

- la garanzia di adeguate misure per la tutela del marchio «[Località ospitante]

2022» nel Paese organizzatore e della registrazione del dominio corrispondente.

Il CIO ha depositato in Svizzera il marchio dei cinque cerchi olimpici sotto diverse forme, per diversi beni e servizi. Il CIO è inoltre proprietario dei termini «Olimpiadi», «Olimpico» e «Giochi olimpici» e di altri marchi protetti simili, per diversi beni e servizi. Anche il motto olimpico «Citius-Altius-Fortius» e le singole parole che ne fanno parte sono registrati come marchio. Il diritto al marchio insorge con tale registrazione. La protezione del marchio «[Località ospitante][anno]», per la città cui è stata assegnata l’organizzazione dell’evento, è generalmente possibile per tutti i beni e i servizi presentando la relativa richiesta di deposito del marchio secondo le disposizioni di registrazione dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Per quanto riguarda i servizi per i quali inizialmente il simbolo era stato qualificato come «marchio descrittivo» e quindi non suscettibile di tutela giuridica esso viene ammesso come marchio impostosi al pubblico, se ciò può essere comprovato. La decisione di iscrizione dell’Istituto non è vincolante per il Giudice civile o penale.

Per quanto concerne la registrazione dei nomi di dominio rilevanti va rilevato che gli uffici preposti alla registrazione dei nomi di dominio trattano le richieste di registrazione secondo il principio «first come, first served». Tuttavia è generalmente possibile riservare presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l’attribuzione di singole categorie di indicazioni sotto il dominio «.ch» se lo esige un interesse pubblico.

10 RS 0.192.122.415.1