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Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 18 pagine

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Ordinanza concernente le strade di grande transito

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 18 dicembre 19911 concernente le strade di grande transito è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

1Sono considerate strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 2, lettere A-C. Le strade principali aperte soltanto ai veicoli la cui larghezza non supera i 2,30 m (art. 5 cpv. 1 LCStr) figurano alla lettera C.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 741.272

2012–......