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Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 18 pagine
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Ordinanza concernente le strade di grande transito
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 18 dicembre 19911 concernente le strade di grande transito è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1
1Sono considerate strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 2, lettere A-C. Le strade principali aperte soltanto ai veicoli la cui larghezza non supera i 2,30 m (art. 5 cpv. 1 LCStr) figurano alla lettera C.
II
Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
… In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 741.272
2012–......