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Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 10 pagine

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Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 7b Trasferimento della proprietà

1Quando sono conclusi i lavori secondo l’articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2Qualora una strada sia oggetto di operazioni di acquisto fondiario ancora in corso al momento della sua integrazione nella rete delle strade nazionali la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.

Art. 11 cpv. 1 lett. h

1I documenti del progetto generale devono comprendere:

h. i corapporti dei seguenti servizi:

1. servizio cantonale della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio;

2. servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio;

3. servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici e

4. servizio cantonale competente in materia di traffico lento, se sono interessate strade nazionali di terza classe.

Art. 12 cpv. 1 lett. gbis(nuovo)

1Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:

gbis. breve rapporto sul traffico lento, se quest’ultimo è interessato;

1 RS 725.111

2013–......