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Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 10 pagine
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Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 7b Trasferimento della proprietà
1Quando sono conclusi i lavori secondo l’articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.
2Qualora una strada sia oggetto di operazioni di acquisto fondiario ancora in corso al momento della sua integrazione nella rete delle strade nazionali la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.
Art. 11 cpv. 1 lett. h
1I documenti del progetto generale devono comprendere:
h. i corapporti dei seguenti servizi:
1. servizio cantonale della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio;
2. servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio;
3. servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici e
4. servizio cantonale competente in materia di traffico lento, se sono interessate strade nazionali di terza classe.
Art. 12 cpv. 1 lett. gbis(nuovo)
1Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:
gbis. breve rapporto sul traffico lento, se quest’ultimo è interessato;
1 RS 725.111
2013–......