Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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Il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli emolumenti, allo scopo di garantire in tutta la Svizzera l’applicazione degli stessi principi di riscossione, in modo da impedire distorsioni della concorrenza in ragione dell’applicazione di norme diverse. I dettagli concernono in particolare i seguenti aspetti:

• l’ ammontare (lett. a): nella determinazione dell’ammontare degli emolumenti, il Consiglio federale intende concedere ai Cantoni un certo margine di manovra. Sono previsti tuttavia dei limiti che regolano l’importo degli emolumenti consentito.

• modalità della riscossione (lett. b): si tratta principalmente di definire il gruppo di persone soggette al pagamento ed eventuali tipi di emolumento.

• responsabilità e prescrizione (lett. c e d): anche le questioni legate alla responsabilità, nel caso in cui siano soggette al pagamento più persone, e alla prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti, devono essere chiarite mediante ordinanza.

Secondo il capoverso 3, la normativa sugli emolumenti deve tener conto di due fondamenti importanti, segnatamente del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. In virtù del principio di equivalenza, la riscossione di emolumenti finalizzata al finanziamento delle spese amministrative derivanti dai controlli può essere giustificata se anche i settori interessati traggono un vantaggio dall’attività di controllo. Nello specifico, quest’ultima accresce la fiducia dei consumatori nei prodotti in questione. Secondo il principio di copertura dei costi, gli emolumenti devono in genere coprire tutti i costi risultanti dall’adempimento dei compiti.

Il capoverso 4 stabilisce la possibilità di prevedere alcune deroghe alla riscossione degli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante. A tal proposito occorre innanzitutto considerare il principio comune disciplinante la legislazione sui prodotti, in virtù del quale per controlli del mercato eseguiti con prove a campione possono essere riscossi emolumenti solo se il controllo porta a contestazioni.

Articolo 13 Protezione dei dati

Capoverso 1: l’esecuzione vedrà coinvolti diversi servizi federali e autorità cantonali, che si occuperanno di diversi aspetti di questa legge (in particolare l’UFSP e l’AFD, cfr. anche commento all’art. 10 cpv. 3). Il capoverso 1 crea la base legale per l’elaborazione dei dati. Gli organi di esecuzione federali e cantonali saranno autorizzati a trattare dati personali, fra cui anche quelli degni di protezione, sempreché ciò sia necessario per l’esecuzione ai sensi della nuova legge. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) richiede a tale scopo una base legale esplicita.

Il capoverso 2 disciplina lo scambio dei dati. Ai Cantoni servono, ad esempio, i documenti e le informazioni sui prodotti che sono tenuti a controllare nel quadro della sorveglianza del mercato. La Confederazione, dal canto suo, dipende dal coordinamento e dalla sorveglianza dell’attività esecutiva, ma anche dai dati raccolti in loco dai Cantoni. Questa disposizione costituisce la base legale che in futuro dovrà consentire alle autorità di esecuzione di attuare il necessario scambio di dati ricorrendo a procedure di richiamo automatizzate. Gli autorizzati ad accedere ai dati, il volume dei dati personali accessibili come anche lo scopo dell’accesso saranno disciplinati mediante ordinanza nel rispetto degli interessi degni di protezione dei soggetti coinvolti.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a disciplinare le competenze e le procedure per lo scambio dei dati con l’estero (autorità, istituzioni e organizzazioni internazionali). Questa misura si rende necessaria poiché l’esecuzione della nuova legge richiederà la collaborazione con l’estero e, di conseguenza, un certo scambio di informazioni. In questo contesto, potrebbe anche essere richiesta la trasmissione di dati personali nel quadro di accordi internazionali. Inoltre, la trasmissione di dati personali deve essere possibile qualora sia indispensabile per scongiurare un pericolo imminente per la vita o la salute.

Articolo 14 Delitti