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Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 4 pagine

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Art. 7d Esclusione di altre menzioni

1 Non sono permesse menzioni diverse da quelle di cui agli articoli 7, 7b e 7c, fatto salvo il capoverso 2.

2 È permessa la menzione secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera b del regolamento (CE) n. 1829/20036.

Art. 12a Disposizione transitoria della modifica del...

1 Le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che non ottemperano agli articoli 7–7d possono essere importati, prodotti e caratterizzati secondo il diritto previgente ancora fino al … (6 mesi dopo l’entrata in vigore).

2 Essi possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente modifica entra in vigore il … .

... Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

6 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, versione secondo la GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.