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Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 4 pagine
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Art. 7a Eccezioni all’obbligo di etichettatura
Si può omettere la menzione secondo l’articolo 7:
a. in presenza di materiale che è OGM, contiene OGM o è stato ricavato da OGM, se:
1. nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi di cui all’articolo 7 capoverso 3); e
2. si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell’ingrediente.
b. per derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici:
1. che sono stati ottenuti da microrganismi geneticamente modificati;
2. che sono stati separati da tali organismi, depurati e sono chimicamente definibili; e
3. che sono stati prodotti in un sistema chiuso secondo l’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 9 maggio 20123 sull’impiego confinato.
Art. 7b Etichettatura in caso di rinuncia completa al ricorso alla tecnologia
genetica
1 Le derrate alimentari, gli additivi o i coadiuvanti tecnologici possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, per mezzo di una documentazione senza lacune, può essere provato che:
a. non sono OGM, non contengono OGM e non sono stati ricavati da OGM;
b. per la loro produzione non sono stati utilizzati coadiuvanti tecnologici, microrganismi, sostanze ausiliarie dell’agricoltura e prodotti di base che sono OGM oppure che contengono OGM o che sono stati ricavati da OGM; sono eccettuati i medicamenti a uso veterinario; e
c. sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 7a lettera a.
2 La menzione può essere usata unicamente se derrate alimentari, gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, i microrganismi, le sostanze ausiliarie dell’agricoltura o i prodotti di base di cui al capoverso 1 lettere a e b:
a. sono stati autorizzati conformemente all’articolo 22 ODerr; oppure
b. possono essere utilizzati secondo il diritto svizzero.
3 Le derrate alimentari composte possono essere contrassegnate con la menzione se:
a. la parte della somma degli ingredienti che adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, nel prodotto finito, ammonta almeno al 75 per cento in massa;
b. gli ingredienti rimanenti adempiono i requisiti di cui al capoverso 1; e
c. non contengono microrganismi secondo l’articolo 7 capoverso 3.