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Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 4 pagine
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4 Per la determinazione della parte degli ingredienti secondo il capoverso 3 in percento in massa, non si tiene conto né dell’acqua né del sale aggiunti.
5 L'aspetto della menzione deve essere uniforme, segnatamente per quanto riguarda la grandezza, il colore e il tipo dei caratteri.
Art. 7c Etichettatura in caso di rinuncia ad alimenti per animali ottenuti da
piante geneticamente modificate
1 Le derrate alimentari di origine animale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnate con la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» se, per mezzo di una documentazione senza lacune, può essere provato che:
a. nel foraggiamento degli animali da reddito utilizzati per la produzione non sono stati usati alimenti per animali né additivi per alimenti per animali che sono piante geneticamente modificate oppure che contengono piante geneticamente modificate o che sono stati ottenuti da piante geneticamente modificate; e
b. sono rispettati i valori soglia per i mescolamenti non intenzionali o tecnicamente inevitabili conformemente all’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali5.
2 La menzione può essere usata unicamente se secondo il diritto svizzero possono essere utilizzati alimenti per animali o additivi per alimenti per animali dello stesso tipo che sono piante geneticamente modificate oppure che contengono piante geneticamente modificate o che sono stati ottenuti da piante geneticamente modificate.
3 I prodotti fabbricati utilizzando derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnati con la menzione di cui al capoverso 1 se:
a. la somma degli ingredienti di origine animale comprende, nel prodotto finito, una parte di almeno il 75 per cento in massa;
b. per tutti gli ingredienti di cui alla lettera a sono rispettati i requisiti secondo il capoverso 1;
c. gli ingredienti rimanenti adempiono tutti i requisiti di cui all’articolo 7b capoverso 1; e
d. non contengono microrganismi secondo l’articolo 7 capoverso 3.
4 Per la determinazione della parte degli ingredienti secondo il capoverso 3 in percento in massa, non si tiene conto né dell’acqua né del sale aggiunti.
5 L'aspetto della menzione deve essere uniforme, segnatamente per quanto riguarda la grandezza, il colore e il tipo dei caratteri.