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Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 4 pagine

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Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Art. 1 lett. bbis

La presente ordinanza disciplina:

bbis. la speciale caratterizzazione e la pubblicità dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato completamente o parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica;

Art. 7 Rubriche, cpv. 2, 3 e 7–9

Obbligo di etichettatura

2 I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM devono essere contrassegnati con un’indicazione secondo il capoverso 1 se vengono consegnati come tali ai consumatori.

3 Le derrate alimentari che contengono microrganismi geneticamente modificati, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y2 geneticamente modificato». Se i microrganismi sono consegnati come tali ai consumatori, devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato».

7–9Abrogati

RS ...

1 RS 817.022.51

2 Y = nomi dei microrganismi geneticamente modificati 2013–......