Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 7 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51)

Spiegazioni

Introduzione/situazione iniziale

L’oggetto qui trattato è la proposta di modifica dell’articolo 7 dell’ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51), che regolamenta lʼetichettatura dei prodotti ottenuti con derrate alimentari geneticamente modificate, come pure lʼetichettatura delle derrate alimentari prodotte senza ricorso alla tecnologia genetica. L’articolo 7 ODerrGM si fonda sull’articolo 17 capoverso 5 della legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG, RS 814.91), in base al quale il Consiglio federale emana prescrizioni su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati (OGM) e sulla protezione contro gli abusi di tale etichettatura.

Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all’utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati.

Secondo la legislazione vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, durante l’intero processo di fabbricazione, si è completamente rinunciato all’utilizzo di prodotti ricavati da OGM. L’unica eccezione a tale disposizione è prevista per l’impiego di medicamenti a uso veterinario ottenuti da OGM.

Il presente progetto di modifica mira a consentire in futuro di pubblicizzare anche la rinuncia parziale al ricorso alla tecnologia genetica. Inoltre intende rendere possibile una menzione specifica al fatto che, nella produzione animale, si è rinunciato a utilizzare alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate (in particolare soia e mais): la menzione dovrebbe essere «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» e permettere ai produttori di attirare l’attenzione dei consumatori su tale rinuncia, fonte per essi di un maggior dispendio.

Secondo il diritto vigente, l’uso della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» è regolamentato esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la precisa formulazione linguistica. Con la presente modifica, si vuole in futuro disciplinare anche la presentazione della menzione, a garanzia della protezione dagli inganni. Per le derrate alimentari composte, l’uso della menzione va permesso unicamente in presenza di una parte minima di ingredienti che adempiono ai requisiti. Lo stesso dovrebbe valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». Tali disposizioni sono finalizzate a impedire l’impiego abusivo di queste menzioni.

In futuro, le disposizioni sullʼetichettatura delle derrate alimentari secondo l’articolo 17 LIG andranno integrate negli art. 7-7d ODerrGM. Per contro, le norme sullʼetichettatura dei prodotti che sono OGM oppure che contengono OGM o che sono stati ricavati da OGM, nonché la disposizione sullʼetichettatura dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato (parzialmente) al ricorso alla tecnologia genetica andranno estrapolate singolarmente e inserite in articoli separati. Questa modifica punta a renderle meglio leggibili, in particolare alla luce della proposta di ampliamento delle disposizioni medesime.

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