Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo

sono definite esaustivamente e permettono di adattare il testo di legge in modo più rapido ed efficace alle nuove conoscenze scientifiche e alle modifiche del diritto internazionale, in particolare di quello dell'UE. Sono ugualmente oggetto di deleghe di competenze legislative i requisiti che necessitano di misure tecniche per essere applicati.

L'articolo 3 capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la possibilità di prevedere che per determinate disposizioni di legge, qualora fosse necessario per la protezione della salute, i prodotti che non contengono tabacco utilizzati come prodotti del tabacco che liberano sostanze non contenenti nicotina destinate a essere inalate (ad es. le sigarette elettroniche senza nicotina) vengano assimilati ai prodotti del tabacco. Il Consiglio federale può pertanto prevedere per questi prodotti un disciplinamento mirato conforme all'attuale stato delle conoscenze scientifiche (ad es. relativavente alla loro composizione, alle emissioni e alla pubblicità).

L'articolo 4 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a definire le modalità di applicazione e di documentazione del controllo autonomo, conferendogli la possibilità di dichiarare vincolanti determinate procedure di analisi. L'applicazione del principio del controllo autonomo da parte delle aziende che desiderano immettere in commercio un prodotto del tabacco richiede un disciplinamento corredato di dettagli e precisazioni che devono essere peviste in un'ordinanza.

L'articolo 6 capoversi 2-4 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le quantità massime di determinati ingredienti a emissioni particolarmente nocive per la salute oppure di vietare ingredienti ritenuti particolarmente pericolosi. Le quantità massime fissate possono essere modificate entro termini relativamente brevi oppure è possibile introdurre nuove quantità massime in funzione delle nuove conoscenze scientifiche; da qui la necessità di definire queste quantità ed eventuali divieti nell'ordinanza di applicazione.

Gli articoli 7 capoversi 1 e 2 e 8 capoverso 2 conferiscono al Consiglio federale il compito di stabilire le indicazioni generali e le avvertenze che devono recare gli imballaggi dei prodotti del tabacco nonché il numero minimo di sigarette contenute in un pacchetto. Tali dettagli, suscettibili di modifiche a medio termine, non possono essere disciplinati a livello di legge.

L'articolo 10 capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire il contenuto della notifica da effettuare prima dell'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2.

L'articolo 11 conferisce al Consiglio federale la possibilità di limitare la quantità di prodotti del tabacco non conformi alla presente legge che un consumatore può importare per uso personale. La questione se un prodotto del tabacco sia conforme o meno alla legge dipende in particolare dalle quantità massime e dalla presenza o meno di ingredienti vietati a livello di ordinanza o anche dalla presenza di nuovi prodotti. È pertanto necessario prevedere prescrizioni a livello dell’ordinanza.

L'articolo 12 capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la possibilità di prevedere una notifica alla competente autorità cantonale e all'UFSP qualora un prodotto contenga ingredienti nocivi per la salute di cui il consumatore non si aspetti la presenza.

L'articolo 16 capoverso 2 consente al Consiglio federale di prevedere eccezioni per determinati riferimenti a sponsorizzazioni. In alcuni casi di sponsorizzazione,