Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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disassuefazione), che spesso faticano a raggiungere gli strati sociali più sfavoriti, le misure strutturali proposte (limitazioni della pubblicità, divieto di sconti) rappresentano un contributo significativo al miglioramento della salute di tutta la popolazione.
4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto legislativo è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 2012 concernente il programma di legislatura 2011 - 2015114.
4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale
Il presente avamprogetto di legge sui prodotti del tabacco è un contributo agli obiettivi definiti dal Programma nazionale tabacco 2008-2012 approvato dal Consiglio federale, che ha prorogato il programma fino al 2016. Nell'intento di rafforzare la prevenzione strutturale, il presente avamprogetto concretizza gli obiettivi di questo programma prevedendo un adeguamento della legislazione svizzera all’evoluzione internazionale, soprattutto mediante la ratifica della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). La legge è peraltro anche un contributo all'obiettivo 1.3 della strategia globale per la sanità pubblica Sanità2020 (Rafforzare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie non trasmissibili)115.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La LPTab si fonda sugli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera a e b Cost.
Secondo l’articolo 118 capoverso 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni concernenti «l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute». La Confederazione dispone di un’ampia competenza legislativa in questo settore. Nell’ottica costituzionale, ai fini della LPTab è fondamentale l'articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost., che mira a proteggere i consumatori dal rischio di danni alla salute nell'impiego di determinati prodotti. Sostanzialmente la norma comprende l'impiego di oggetti di uso e consumo che possano rappresentare una minaccia alla salute. L'elenco indicato alla lettera a non ha carattere esaustivo116. Fondamentalmente sono menzionate tutte le merci e gli oggetti suscettibili di mettere in pericolo la salute, tra cui quelli più importanti nella vita quotidiana (derrate alimentari, agenti terapeutici,
114 FF 2012 305, 436
115 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020
116 Tomas Poledna, art. 118 in: Bernhard Ehrenzeller, Philippe Mastronardi, Rainer J. Schweizer, Klaus A. Vallender (Hrsg.): Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar. 2. Ed. Zurigo 2008, r. 9.