Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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l'apposizione di avvertenze non sarebbe in effetti possibile. Spetta al Consiglio federale stabilire tali riferimenti.
L'articolo 19 capoverso 3 incarica il Consiglio federale di disciplinare le singole condizioni per i test d'acquisto. Le diverse questioni legate alla procedura da seguire per effettuare i test d'acquisto devono logicamente essere disciplinate dal Consiglio federale.
Gli articoli 20 capoverso 2 e 21 capoverso 2 attribuiscono al Consiglio federale la competenza di disciplinare il contenuto e i dettagli delle notifiche della composizione dei prodotti e l'ammontare delle spese alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione.
L'articolo 26 capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali in materia di cooperazione tecnica, in particolare in merito alla partecipazione della Svizzera a sistemi d'informazione internazionali per i consumatori o per le autorità, finalizzati all'attuazione della legge.
L'articolo 29 capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli dei controlli ufficiali dei prodotti del tabacco, al fine di aiutare i Cantoni nel coordinamento dei loro controlli.
Gli articoli 33-35 investono il Consiglio federale del potere di disciplinare i dettagli del trattamento e dello scambio dei dati personali necessari all'esecuzione della legge.
L'articolo 37 capoversi 2-5 prevede che il Consiglio federale disciplini la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità federali, in particolare il loro ammontare, e che definisca il quadro tariffario degli emolumenti riscossi dalle autorità cantonali. Esso può inoltre prevedere eccezioni alla riscossione, purché sussista un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione.