Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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prodotti chimici, ecc.). I prodotti del tabacco rientrano indubbiamente tra gli oggetti suscettibili di mettere in pericolo la salute della popolazione.

L'articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla lotta contro malattie trasmissibili fortemente diffuse e maligne dell'uomo e degli animali. I provvedimenti adottati dalla Confederazione devono essere destinati alla «lotta» contro le malattie, come indicato alla lettera b, o quanto meno alla riduzione dei fattori di rischio legati a tali malattie, come nel presente caso del consumo dei prodotti del tabacco. Per malattie fortemente diffuse si intendono segnatamente malattie non trasmissibili, come le patologie cardiovascolari. L'appellativo «maligne» si riferisce infine alle malattie che mettono in pericolo la vita umana o incidono considerevolmente sulla salute, come i tumori.

Nell’ingresso della LPTab è stato integrato l'articolo 95 capoverso 1 Cost. Questa disposizione autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. La Confederazione dispone quindi di una piena competenza a disciplinare, in materia di polizia sanitaria, l’immissione in commercio di prodotti del tabacco da parte di soggetti economici privati nel rispetto dell'interesse generale macroeconomico svizzero.

Le misure del presente avamprogetto in materia di pubblicità, promozione delle vendite e sponsorizzazione possono comportare una limitazione della libertà di opinione e d'informazione (art. 16 Cost.), della libertà dei media (art. 17 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.). Tali misure devono quindi considerare, da un lato, le esigenze di difesa dell'interesse pubblico e, dall’altro, la potenziale lesione dei diritti fondamentali. Le limitazioni di queste libertà necessitano di un fondamento giuridico, devono essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità.

Il fondamento giuridico viene creato con l'avamprogetto. La competenza di disciplinamento (art. 3 Cost.) è data dai fondamenti costituzionali menzionati. L'interesse pubblico ad adottare misure di protezione della salute emerge dal mandato costituzionale di regolamentare l'impiego di oggetti suscettibili di mettere in pericolo la salute, e di lottare contro malattie fortemente diffuse e maligne. I singoli disciplinamenti dell'avamprogetto sono proporzionati. Le eventuali limitazioni alla libertà di opinione e d'informazione e alla libertà economica sono circoscritti allo stretto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del disciplinamento.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Le disposizioni del presente avamprogetto sono compatibili con gli impegni presi dalla Svizzera in seno agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di altri accordi internazionali in materia di investimenti e di libero scambio. Il presente avamprogetto è altresì conforme agli impegni della Svizzera assunti nei confronti dell'Unione europea (UE) e agli obiettivi fissati nell'ambito della sua politica europea.

In quanto Paese membro dell'OMC, la Svizzera è tenuta in particolare a vegliare, nell'adozione di regolamentazioni tecniche, sul rispetto dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito Accordo OTS)117. Secondo l'Accordo OTS, i progetti

117 RS 0.632.20 allegato 1A.6