Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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di regolamenti tecnici nazionali devono essere notificati agli organi competenti dell'OMC a determinate condizioni, soprattutto qualora il relativo contenuto tecnico diverga da quello delle norme, delle guide e delle raccomandazioni internazionali in materia oppure nel caso in cui non esistano disposizioni o norme internazionali in questo ambito o ancora qualora tali disposizioni o norme possano generare effetti rilevanti sul commercio118. La Svizzera è altresì tenuta, ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 che modifica la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e il suo allegato H, a rispettare la procedura di comunicazione di progetti di regola tecnica qualora questi ultimi non riprendano integralmente le norme internazionali o europee119. In entrambi i casi si tratta di una formalità da rispettare, indipendentemente dalla compatibilità materiale dell’avamprogetto con gli obblighi derivanti dalle suddette convenzioni. Conformemente alle regolamentazioni menzionate, il presente avamprogetto è stato comunicato alle autorità competenti dell'OMC e dell'AELS parallelamente alla procedura di consultazione. Si terrà debitamente conto delle eventuali comunicazioni nel quadro di tale procedura.
Inoltre, la futura legislazione svizzera sui prodotti del tabacco potrebbe altresì essere modificata qualora i negoziati con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica – attualmente sospesi
– venissero conclusi e si arrivasse a un accordo riguardante segnatamente la sanità pubblica.
Dato che la Svizzera non ha ratificato la FCTC, per il momento quest'ultima non è vincolante per il nostro Paese. Il punto 1.4.3 del presente rapporto esplicativo offre una visione d'insieme delle disposizioni internazionali contenute nella convenzione summenzionata.
5.3 Forma dell'atto da adottare
Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente avamprogetto contiene in particolare disposizioni importanti sui diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori di prodotti del tabacco. Le altre disposizioni secondarie, tecniche o di dettaglio saranno disciplinate nell'ordinanza di applicazione.
5.4 Delega di competenze normative
L’avamprogetto prevede diverse disposizioni relative alla delega di competenze normative che consentono al Consiglio federale di emanare, per via d'ordinanza, le norme concrete di applicazione necessarie all'esecuzione della legge. Tali norme
118Sul piano della legislazione nazionale, l'impegno svizzero a comunicare i suoi regolamen-
ti tecnici nel quadro dell'accordo OMC e dell'AELS trova riscontro nell’ordinanza del 17 giugno 1996 sulla notificazione delle prescrizioni e delle norme tecniche nonché sui compiti dell'Associazione svizzera di Normazione (ordinanza sulla notificazione, ON, RS
946.511).
119 RS 0.632.31, articolo 2 allegato H.