Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 75 pagine
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1) Situazione iniziale
L’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)1 del 18 agosto 2004 è entrata in vigore il 1° settembre 2004. Si prefigge di:
garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari); proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle der-
rate alimentari di origine animale;
garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed ef-
ficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.
L’OMVet si basa sugli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 44 e 82 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici (LATer)2) e sull’articolo 9 della legge sulle derrate alimentari (LDerr)3 in vigore. L’obiettivo principale è di proteggere la salute e i consumatori, proprio come le disposizioni sullo scopo della legge sugli agenti terapeutici e della legge sulle derrate alimentari (art. 1 cpv. 1 LA-Ter; art. 1 LDerr).
Al fine di ridurre l’onere amministrativo e di aumentare la responsabilità personale degli agricoltori, nel 2006 l’Unione Svizzera dei Contadini (USC) aveva chiesto una revisione dell’OMVet. A causa dell’attuazione allora ancora incompleta dell’OMVet a livello cantonale, nel 2007 il Consiglio federale optò solamente per una revisione puntuale dell’ordinanza. Le modifiche corrispondenti, entrate in vigore il 1° luglio 2010, riguardano tra i vari aspetti anche l’importazione di medicamenti veterinari (Mvet) e l’utilizzazione di medicamenti non soggetti a omologazione.
Dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’OMVet, l’esecuzione nei Cantoni e da parte del personale specializzato è ampiamente consolidata. Su mandato del Dipartimento federale dell’interno (DFI), nel 2011 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha sottoposto l’ordinanza a una valutazione formativa4 da parte del Centro di competenza per il public management dell’Università di Berna, allo scopo di valutarne l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità. Dallo studio, condotto tra ottobre 2011 e luglio 2012, è emerso che fondamentalmente la concezione dell’OMVet non è controversa e che le disposizioni, salvo poche eccezioni, sono considerate adeguate. Risulta tuttavia necessario modificare singoli ambiti, soprattutto nell’esecuzione dell’OMVet. Si sono rilevate lacune e necessità di ottimizzazione in particolare per la funzione di controllo e di sorveglianza di Confederazione, Cantoni e veterinari nei seguenti ambiti:
− produzione di foraggi medicinali (FM) nelle aziende agricole
− prescrizione e somministrazione di FM e premiscele di medicamenti (PM)
− funzione di responsabile tecnico (RT)
− funzioni di sorveglianza nell’ambito della convenzione sui medicamenti veterinari (convenzione Mvet)
− obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione per i Mvet.
Infine, nell’ordinanza non risulterebbe chiaro che lo sviluppo di resistenze agli antibiotici è percepito come un pericolo per la salute umana e il suo impedimento non figurerebbe tra gli obiettivi dell’OMVet.
Anche il Parlamento ha affrontato il problema della resistenza agli antibiotici. Con la mozione Heim «Approccio "one health" per un impiego coerente degli antibiotici nella medicina umana e veterinaria» (12.4052)5 del 4 dicembre 2012 il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare una strategia per
1 RS 812.212.27.
2 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer); RS 812.21.
3 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr); RS 817.0.
4 Valutazione formativa sull’esecuzione dell’ordinanza sui medicamenti veterinari, nov. 2012, Centro di competenza per il public management Uni Bern, pubblicazione: http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/11995/index.html?lang=fr
5 http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124052