Progetto
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
Modifica del ... Avamprogetto dicembre 2014
ll Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari è modificata come segue:
Art. 1 lett. a
La presente ordinanza si prefigge di:
a. garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari), in particolare la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzazione moderate di antibiotici.
Art. 3 cpv. 1bis
1bisLa definizione di resistenza agli antibiotici è utilizzata conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera q dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
Art. 6 cpv. 6
6Per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può escludere un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.
Art. 10 cpv. 3 e 5
3Per ciascuna specie di animali da reddito si può stipulare solo una convenzione Mvet. Per i vitelli da ingrasso e i bovini da ingrasso, da un lato, e per gli animali da latte, dall’altro, si possono stipulare convenzioni Mvet distinte.
5Il veterinario deve dichiarare la stipulazione di una convenzione Mvet al servizio veterinario cantonale competente.
1 RS 812.212.27
2 RS 817.02
2014–......