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Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine

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Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Modifica del ... Avamprogetto dicembre 2014

ll Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari è modificata come segue:

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza si prefigge di:

a. garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari), in particolare la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzazione moderate di antibiotici.

Art. 3 cpv. 1bis

1bisLa definizione di resistenza agli antibiotici è utilizzata conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera q dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

Art. 6 cpv. 6

6Per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può escludere un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.

Art. 10 cpv. 3 e 5

3Per ciascuna specie di animali da reddito si può stipulare solo una convenzione Mvet. Per i vitelli da ingrasso e i bovini da ingrasso, da un lato, e per gli animali da latte, dall’altro, si possono stipulare convenzioni Mvet distinte.

5Il veterinario deve dichiarare la stipulazione di una convenzione Mvet al servizio veterinario cantonale competente.

1 RS 812.212.27

2 RS 817.02

2014–......