Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 75 pagine

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dispensano FM e PM (cfr. osservazione sull’art. 16) e ritiene che la durata della formazione supplementare debba essere stabilita dall’USAV e conformata alla formazione di base e alle conoscenze specifiche. VSP propone di formulare il capoverso 1 come segue: «Il responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di tre giorni approvata dall’USAV.»

LU ritiene che il dovere di aggiornamento debba essere stabilito e applicato come indicato nelle osservazioni sull’art. 20a cpv. 1 (tramite punti di formazione).

FR propone che la formazione supplementare sia ridotta a uno o due giorni.

Secondo ZH le formazioni supplementari devono tener conto del campo di attività concreto della persona da formare, cioè dell’indirizzo di produzione o della specie animale di cui si occupa. ZH propone il seguente complemento all’art. 20a cpv. 1: «Il veterinario responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di tre giorni approvata dall’USAV per il suo settore di attività veterinaria.»

GE propone lo stralcio del capoverso 3.

SVSM attira l’attenzione sulle divergenze di formulazione in tedesco: «muss» (deve) all’art. 10b cpv. 2 e «ist» (è) all’art. 20a cpv. 2.

Sezione 3a: Formazione supplementare e perfezionamento

VdU, UR, OW, NW, VSKT Regio Centro ricordano che i concetti di «formazione supplementare» e «perfezionamento periodico» o «perfezionamento» sono nuovi, non sono definiti e non coincidono con l’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Per evitare fraintendimenti propongono di utilizzare la terminologia usata nell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Propongono quindi di riprendere i concetti di formazione, perfezionamento e aggiornamento come nell’ordinanza 916.402.

Art. 21a

VdU, UR, OW, NW, LU, BE, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, TG, GR e SH ricordano che il concetto di «formazione supplementare» è nuovo e non è definito. Per evitare fraintendimenti bisognerebbe utilizzare la terminologia usata nell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Propongono pertanto di riesaminare il termine «formazione supplementare» o di sostituirlo con un concetto contenuto nell’ordinanza 916.402 (formazione, perfezionamento o aggiornamento).

ZH segnala che il progetto parla di «formazione supplementare» e «perfezionamento», mentre nella LPMed sono usati i termini «formazione», «perfezionamento» e «aggiornamento». Queste differenze terminologiche causano incertezza nell’applicazione del diritto. I concetti di «formazione», «formazione supplementare» e «perfezionamento» agli art. 10b, 20a e 21a devono essere pertanto allineati alla terminologia della legge sulle professioni mediche (LPMed, RS 811.11).

SVGP, Bell Schweiz AG e SGP ritengono inutile la formazione supplementare (in aggiunta a quella per RT). Alcuni chiedono che il contenuto di un tale corso sia integrato nella formazione supplementare e nei corsi di ripetizione per RT, altri affermano che vi è già integrato.

VdU, UR, OW, NW, LU, SG, AR, VSKT Regio Centro, BL, TG, GR, SH, AI chiedono di non stabilire una durata fissa del corso (cfr. commento sull’art. 10b), perché spetta all’USAV, nell’ambito dalla pro-