Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 75 pagine

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Da ciò risulta direttamente l’obbligo della persona autorizzata a dispensare riguardo all’utilizzazione dei medicamenti veterinari negli allevamenti di animali da reddito. A livello di sistema, questi obblighi rientrano però nell’art. 27 e, per essere coerenti con l’art. 28 cpv. 1 non consistono nel mettere a disposizione le informazioni bensì nell’iscrivere le indicazioni richieste nel giornale dei trattamenti. Di conseguenza BE propone di stralciare l’art. 28 cpv. 3 e di completare come segue l’art. 27 cpv. 2: «Se applicano medicamenti in allevamenti di animali da reddito iscrivono nel giornale dei trattamenti del detentore degli animali da reddito anche le indicazioni previste all’art. 28 cpv. 1.»

SVPM e OdA Pferdeberufe chiedono una definizione precisa di «informazioni necessarie» e una spiegazione di come il veterinario deve applicare l’obbligo di fornire informazioni.

SVSM e GST segnalano che, in occasione dei controlli cantonali, i documenti forniti dai veterinari ai detentori di animali (bollettini di consegna, distinte di fornitura) spesso non sono più reperibili e devono essere inoltrati successivamente. Secondo loro, il veterinario deve naturalmente mettere a disposizione e consegnare i documenti necessari, ma l’onere non deve gravare solo su di lui. La responsabilità della presenza dei documenti nell’azienda è del detentore degli animali. Spetta al detentore di animali avere a disposizione e custodire i documenti. SVSM e GST propongono pertanto la seguente formulazione: «Il detentore di animali è responsabile di disporre di tutte le informazioni necessarie per le registrazioni.» / «V è responsabile di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.»

Anche RS GST SG,AR,AI trova incontestabile che il veterinario metta a disposizione le informazioni, ma ritiene che la registrazione sia compito del detentore di animali. Ciò consente di assicurare che il detentore di animali sia sensibilizzato sui temi al centro dell’OMVet e assuma la sua parte di responsabilità. La sezione regionale della GST propone pertanto la seguente formulazione: «Il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per le registrazioni. Il detentore di animali è responsabile della registrazione corretta dei dati.»

Secondo Scienceindustries, il legislatore ha mancato di imporre anche al detentore di animali un obbligo di formazione a scopo di sensibilizzazione. È inammissibile che questo obbligo gravi solo sui veterinari, che grazie alle loro conoscenze specialistiche sono di solito già ben informati sui requisiti d’igiene, la diffusione delle resistenze, ecc. Anche i detentori di animali devono dare un loro contributo (alla società).

VSP è del parere che i detentori di animali da reddito, grazie alla loro formazione di base, sono già sensibilizzati e ben formati sulla somministrazione dei medicamenti. Ciò nonostante, la garanzia della qualità della catena alimentare deve essere promossa con un perfezionamento regolare nel campo dei medicamenti. In questo modo i detentori di animali che hanno nell’azienda antibiotici critici in accordo con il veterinario e secondo le istruzioni per l’uso, possono acquisire le più recenti conoscenze scientifiche. I corsi sono anche un’occasione per curare uno scambio regolare di esperienze e mantenere elevato il livello di sensibilizzazione. L’aggiornamento regolare dei detentori di animali è importante anche dal punto di vista della protezione degli animali perché – considerato che molti medicamenti sono (devono essere) iniettati – consente di perfezionare l’impiego di aghi e siringhe. VSP propone di aggiungere un nuovo capoverso 4 con il seguente tenore: «I detentori di animali che hanno nell’esercizio medicamenti con sostanze attive antimicrobiche di cui all’allegato 5, devono frequentare un perfezionamento specifico ogni tre anni.»