Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 75 pagine
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revisione limiti la possibilità di svolgere la funzione di responsabile tecnico ai veterinari.
GL considera fondamentalmente sbagliato fare una distinzione tra il «veterinario nell’ambito della convenzione Mvet» (art. 10b) e il «veterinario come responsabile tecnico» e chiede di prevedere un’unica figura di «veterinario» con le conseguenti responsabilità, competenze e doveri di formazione e perfezionamento. GL chiede di modificare in questo senso gli art. 10b e 20a, ma anche gli art. 15a, 16, 20, 21a, 35 cpv.1 lett. b, 38 e 39a cpv. 4. GL propone di ridefinire la formazione di base per i veterinari OMVet (mass. 2 giorni) e di introdurla anche per gli agricoltori che hanno stipulato un contratto. GL chiede inoltre di eliminare i requisiti di perfezionamento (cfr. 10b.2. art. 20a).
GDK si riallaccia ai propri commenti sull’art. 10a cpv. 2, art. 10b e 15a e ricorda che non bisogna precisare la durata della formazione, bensì stralciare l’espressione «tre giorni» nonché chiarire e spiegare le espressioni «responsabile tecnico» e «autorizzato a impartire istruzioni».
Secondo GST i veterinari che dispensano PM e FM hanno bisogno per motivi tecnici di una formazione supplementare più lunga dei colleghi che dispensano «solo» medicamenti iniettabili. Precisa però che due giorni sono sufficienti per capire la tecnica basilare del foraggiamento automatico, mentre per conoscenze più approfondite occorre un tecnico specializzato (p. es. tecnico delle mungitrici). Per aggiornare le conoscenze sulla tecnica di base e la prescrizione di FM/PM si sono rivelati validi i corsi di ripetizione a un ritmo di 5 anni. GST propone pertanto la seguente formulazione del capoverso 1: «Il veterinario responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di tre due giorni approvata dall’USAV» e al capoverso 2: «La formazione supplementare deve essere completata da un corso di perfezionamento di un giorno ogni tre cinque anni».
Anche per SVSM e Micarna SA l’intervallo di 3 anni per il perfezionamento è troppo breve. A loro parere non vi sono abbastanza novità importanti nell’arco di tre anni per tenere una giornata intera di perfezionamento (cfr. anche commenti sull’art. 10b cpv. 2). Propongono pertanto di lasciare «ogni cinque anni».
VdU, OW, NW, UR e VSKT Regio Centro ricordano che il concetto di «formazione supplementare» e «perfezionamento periodico» sono nuovi e non sono definiti. Per evitare fraintendimenti bisognerebbe utilizzare la terminologia usata nell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Propongono pertanto di sostituire «formazione supplementare» e «perfezionamento periodico» con i termini dell’ordinanza RS 916.402.
Anche ZH richiama l’attenzione sul fatto che il progetto parla di «formazione supplementare» e «perfezionamento», mentre nella LPMed sono usati i termini «formazione», «perfezionamento» e «aggiornamento». Queste differenze terminologiche causano incertezza nell’applicazione del diritto. I concetti di «formazione», «formazione supplementare» e «perfezionamento» agli art. 10b, 20a e 21a devono essere pertanto allineati alla terminologia della legge sulle professioni mediche (LPMed, RS 811.11).
VdU, OW, NW, UR, SG, AG, ASVC, ASVC Regio Centro, BL, AI, AR, GR, SH, LU, JU e TG chiedono di sostituire l’espressione «responsabile tecnico» con «veterinario responsabile tecnico» e rimandano alla motivazione relativa all’art. 15.
VdU, OW, NW, UR, SG, AG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, AI, AR, GR, SH, ZG, TG e NE ritengono incomprensibile e ingiustificato che la durata della formazione supplementare sia fissata esplicitamente a 3 giorni. La durata fissa limita la flessibilità ed è inopportuna perché i corsi devono essere approvati dall’USAV. I suddetti partecipanti chiedono di stralciare l’espressione «di tre giorni» perché è una limitazione inutile.
BE e JU non approvano che la durata della formazione/delle formazioni sia stabilita nell’ordinanza. Deve essere stabilita dalla Confederazione in funzione del tempo necessario a raggiungere gli obiettivi di apprendimento (cfr. osservazioni sull’art. 10b). Proposta: «V e deve aver seguito una formazione supplementare approvata dall’USAV.»
Anche VSP non concorda sulla durata di tre giorni della formazione supplementare per i veterinari che