Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 4 pagine
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sostenendo che in tal modo si perde l’opportunità di creare un diritto delle ditte commerciali unitario e coerente.
2.3. Osservazioni e proposte di modifica
2.3.1. Indicazioni della forma giuridica
L’indicazione della forma giuridica nella ditta delle società di persone e nelle società in accomandita per azioni è largamente approvata. Un partecipante (AR) suggerisce che il Consiglio federale disciplini in maniera vincolante le indicazioni delle forme giuridiche. Due altri partecipanti (USM, UDC) auspicano che queste ultime siano disciplinate a livello di legge. Un ulteriore partecipante (SH) è favorevole a un disciplinamento non vincolante delle indicazioni della forma giuridica, in modo tale che per la stessa forma giuridica siano ammesse diverse indicazioni. Riguardo alle indicazioni della forma giuridica in francese, un partecipante (VD) segnala l’esistenza di un’incoerenza tra le abbreviazioni «SCM» (société en commandite) e «SCA» (société en commandite par actions) poiché in quest’ultima manca la «M».
2.3.2. Estensione del diritto delle firme commerciali
Tre Cantoni (AR, BE, VS) auspicano che le nuove norme siano estese anche alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio, sebbene nel caso di queste forme giuridiche la regolamentazione della successione non sia in primo piano.
2.3.3. Disposizioni transitorie
Sei Cantoni (AG, BE, NW, SH, SO, ZH) hanno fatto osservazioni sulle disposizioni transitorie proposte. Suggeriscono, in particolare, che entro un determinato termine transitorio tutte le società di persone e le società in accomandita per azioni già iscritte nel registro di commercio debbano sottostare al nuovo diritto e completare la loro ditta con la forma giuridica, affinché si sviluppi quanto prima un diritto delle ditte commerciali unitario.
2.3.4. Ulteriori osservazioni
Due partecipanti (VS, ZH) fanno notare che, oltre alla ditta, l’indicazione del numero d’identificazione delle imprese rappresenta un’ulteriore possibilità di delimitazione degli enti giuridici. Un partecipante (SH) auspica inoltre lo stralcio della responsabilità dell’accomandante negli affari fatti per la società, nel caso delle società in accomandita (art. 605 CO). Un altro partecipante (USS) desidera invece una modifica del diritto che renda necessario verificare, in caso di continuazione di un’impresa altrui, se il predecessore ha rispettato tutti gli obblighi nei confronti dei lavoratori e delle assicurazioni sociali e che vieti alla medesima cerchia di persone la scelta di una ditta simile, per evitare «fallimenti a catena».
3. Consultazione
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 20052 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il
Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri integrali possono essere consultati presso
l’Ufficio federale di giustizia e sono anche accessibili in forma elettronica.
2 Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061).