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Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 2 pagine
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Progetto dell’8 aprile 2013 (indagine conoscitiva)
Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sull’allarme del 18 agosto 20101 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1
1Per i comunicati d’allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala:
Livello 1 pericolo nullo o debole
Livello 2 pericolo moderato
Livello 3 pericolo marcato
Livello 4 pericolo forte
Livello 5 pericolo molto forte
Art. 16 cpv. 2
2L’Ufficio federale della protezione della popolazione:
a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione;
b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione;
c. rilascia l’omologazione per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d’allerta e istruzioni di comportamento.
Art. 17 cpv. 2, 2bise 2ter
2Essi mettono a disposizione secondo le prescrizioni federali:
a. i sistemi tecnici per allertare le autorità;
b. le sirene.
2bis
Garantiscono la manutenzione e, grazie a controlli periodici, la prontezza operativa permanente dei sistemi tecnici per allertare le autorità, delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.
2ter
Mettono a disposizione i sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.
Art. 20 cpv.3 e 3bis
3I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del loro dispositivo d’allarme acqua.
3bis
Mettono a disposizione i sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.
Art. 21
1La Confederazione si assume i costi per:
a. la progettazione, il materiale, l’installazione, il rimodernamento e lo smantellamento dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione;
b. l’esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione.
2I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.
1 RS 520.12
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