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Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 2 pagine

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Progetto dell’8 aprile 2013 (indagine conoscitiva)

Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza sull’allarme del 18 agosto 20101 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

1Per i comunicati d’allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala:

Livello 1 pericolo nullo o debole

Livello 2 pericolo moderato

Livello 3 pericolo marcato

Livello 4 pericolo forte

Livello 5 pericolo molto forte

Art. 16 cpv. 2

2L’Ufficio federale della protezione della popolazione:

a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione;

b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione;

c. rilascia l’omologazione per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d’allerta e istruzioni di comportamento.

Art. 17 cpv. 2, 2bise 2ter

2Essi mettono a disposizione secondo le prescrizioni federali:

a. i sistemi tecnici per allertare le autorità;

b. le sirene.

2bis

Garantiscono la manutenzione e, grazie a controlli periodici, la prontezza operativa permanente dei sistemi tecnici per allertare le autorità, delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.

2ter

Mettono a disposizione i sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.

Art. 20 cpv.3 e 3bis

3I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del loro dispositivo d’allarme acqua.

3bis

Mettono a disposizione i sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.

Art. 21

1La Confederazione si assume i costi per:

a. la progettazione, il materiale, l’installazione, il rimodernamento e lo smantellamento dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione;

b. l’esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione.

2I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.

1 RS 520.12

…1