Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 9 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
10.450 Iniziativa parlamentare Punire severamente la vendita di dati bancari
1 Situazione iniziale
Il 17 giugno 2010 il Gruppo liberale radicale ha depositato l’iniziativa parlamentare 10.450 Punire severamente la vendita di dati bancari. Essa chiede che mediante una modifica dell’articolo 47 della legge federale dell’8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) venga creata la fattispecie qualificata, configurata come crimine, della violazione del segreto professionale.
Le Commissioni dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) e del Consiglio degli Stati (CET-S) hanno deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare.
L’Amministrazione è stata incaricata, in una prima fase, di elaborare un progetto preliminare nel senso dell’iniziativa parlamentare e, successivamente, di estendere l’articolo 47 LBCR a chiunque entri in possesso in un secondo momento di dati bancari, di cui conosca la provenienza illegittima, e li trasmetta o sfrutti traendone profitto.
Il 29 ottobre 2013 la CET-N ha approvato il progetto preliminare e avviato una procedura consultazione. Una minoranza respinge il progetto preliminare e propone di non entrare in materia.
2 Procedura di consultazione
Con lettera del 20 novembre 2013 sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello dell’economia.
Degli invitati alla consultazione hanno presentato un parere materiale 23 Cantoni (ad eccezione di AI, AR, GR), cinque partiti politici (PBD, PPD, PLR, PS, UDC) e cinque associazioni mantello dell’economia (Federazione delle imprese svizzere [economiesuisse], Società svizzera degli impiegati di commercio [SIC Suisse], Unione sindacale svizzera [USS], Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM], Associazione svizzera dei banchieri [SwissBanking]).
Hanno inoltre inviato il loro parere altre sette organizzazioni (Ministero pubblico della Confederazione [MPC], Centre patronal [CP], Chambre vaudoise des arts et métiers [CVAM], Conferenza dei direttori cantonali delle finanze [CDCF], Ministère public du Canton de Vaud [MPVD], Association de banques privées suisses [ABPS], Associazione svizzera di gestori di patrimoni [ASG]).
L’Unione delle città svizzere e l’Unione svizzera degli imprenditori hanno espressamente rinunciato a inoltrare il loro parere.
Per ragioni di chiarezza il presente rapporto si concentra sulle principali osservazioni critiche formulate nei confronti del progetto preliminare. Per i dettagli si rimanda alle risposte alla consultazione, rese accessibili al pubblico mediante la consegna di copie in forma elettronica (art. 9 cpv. 2 della legge sulla consultazione, LCo)2. Le richieste devono essere indirizzate al Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
1
RS 952.0
2