Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 9 pagine

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10.450 Iniziativa parlamentare Punire severamente la vendita di dati bancari

cernenti la protezione della sfera privata e, quindi, è in linea con la sistematica del codice penale (CP)3.

VD deplora che il disegno di legge rappresenti solo una revisione parziale. Ritiene infatti che la questione del furto di dati debba essere affrontata in un’ottica generale e non solo

nell’ambito bancario. In questo caso VD potrebbe condividere l’inasprimento delle sanzioni in caso di furto e utilizzo di dati protetti dal segreto professionale. Senza rifiutare il progetto, anche SwissBanking propone di non limitare la fattispecie qualificata del furto di dati al solo settore finanziario introducendola nel codice penale, ad esempio con un’aggiunta agli articoli 143 e 143bisCP.

SO ritiene importante armonizzare le sanzioni proposte con quelle del codice penale e del diritto penale accessorio e in proposito rimanda all’avamprogetto di legge federale

sull’armonizzazione delle pene, non ancora trattato alle Camere federali. In rapporto ai reati contro il patrimonio nel diritto penale le sanzioni appaiono comunque, a prima vista, non adeguate.

SIC Suisse ritiene problematica l’estensione della responsabilità penale a terzi, che non sono in prima persona detentori del segreto, in particolare relativamente ai giornalisti e ai denuncianti (whistleblower).

6 Altre osservazioni e proposte

In generale

FR constata che il progetto non si pronuncia in merito a Stati o persone giuridiche che fungono da utenti intermedi o finali di dati rubati. JU intravede possibili problemi nell’attuazione delle disposizioni riviste, in particolare quando si tratterà di dimostrare la conoscenza soggettiva della provenienza dei dati.

Viene inoltre richiesto di non formulare le disposizioni in modo troppo rigido. La punibilità della trasmissione illegale di dati non dovrebbe essere limitata a un vantaggio patrimoniale, dal momento che esistono anche altri tipi di atti con un grado analogo di illiceità. Dovrebbe dunque essere lasciata alla giurisprudenza la facoltà di giudicare nel singolo caso la gravità del reato in base alle circostanze, dando origine a una giurisprudenza orientata alla prassi e flessibile (PBD, economiesuisse). economiesuisse propone pertanto di aumentare le sanzioni solo di 3–5 anni e di stralciare il capoverso 1bis.

Viene infine criticato che è difficile distinguere tra «vantaggio» e «vantaggio patrimoniale», pertanto sarebbe auspicabile un’armonizzazione (VD, MPVD).

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RS 311.0