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Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 5 pagine
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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del ... Avamprogetto del 28 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:
Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti
1L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.
2L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l’animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con le attrezzature necessarie. La durata è limitata.
Art. 6bisTenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi
1L’autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi è rilasciata solamente se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 e se:
a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci;
b. il Cantone ha concesso un’autorizzazione per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; e
c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.
1 RS 922.01
2012–1087