Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
8 aprile 2013
Modifica dell’ordinanza sulla caccia (OCP)
In parallelo con la modifica del pacchetto di ordinanze relative alla PA 2014-2017
Rapporto esplicativo
Rif./incarto: J402-2095
1 Punti essenziali del progetto
Nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame
Nel 2009, nella risposta alla mozione 09.3814 «Pianificazione della gestione degli alpi» depositata Roberto Schmidt, il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) di elaborare soluzioni per il finanziamento a lungo termine di misure di
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protezione delle greggi e di rispettive basi legali. Dopo aver discusso e analizzato tutti gli scenari possibili, i due Uffici federali hanno elaborato congiuntamente un orientamento che troverà attuazione nell’ambito della politica agricola 2014-2017 (PA 2014-2017); il principale obiettivo consiste nel
sostenere l’agricoltura produttiva basata sugli animali da reddito al fine di garantirne il buon
funzionamento senza dover imporre restrizioni difficilmente accettabili nonostante la presenza di grandi predatori. I due Uffici hanno inoltre concordato la seguente ripartizione dei compiti: (1) l’UFAM disciplinerà e promuoverà l’effettiva protezione del bestiame, ovvero le misure concrete adottate per garantire la protezione delle greggi, quali ad esempio la sorveglianza degli ovini con cani da
protezione del bestiame, mentre (2) l’UFAG promuoverà le misure a livello di aziende agricole che servono da presupposto per poter implementare con successo le misure di protezione delle greggi (p. es. un esercizio regolato del pascolo di animali da reddito attraverso la presenza costante di
pastori). Pur non offrendo di per sé alcuna difesa contro i lupi e non rappresentando dunque vere e proprie misure di protezione delle greggi, i provvedimenti dell’UFAG sono un presupposto essenziale per un impiego efficiente dei cani da protezione del bestiame da parte dell’UFAM in quanto, attraverso un’opportuna gestione del pascolo, incentivano la creazione di greggi omogenee. Le misure promosse dall’UFAM e dall’UFAG sono pertanto strettamente interrelate.
Le basi legali necessarie ad attuare questo orientamento congiunto sono già state create, nell’ambito della PA 2014-2017, sia nella legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) sia nella legge sulla caccia (LCP; RS 922.0). Nel 2012 le due Camere hanno infatti approvato le seguenti modifiche: (1) introduzione nella LAgr della possibilità di promuovere maggiormente l’estivazione degli animali da reddito
accordando contributi per l’alpeggio e contributi d’estivazione graduati secondo la categoria di animali (art. 71 cpv. 1 lett. d LAgr), in modo che il Consiglio federale possa aumentare i contributi
d’estivazione per gli ovini laddove vengano adottate misure di protezione delle greggi; (2) introduzione nella legge sulla caccia di un articolo relativo alla promozione della protezione del bestiame, in modo
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Per «protezione del bestiame» si intendono le misure tese a prevenire attacchi agli animali da reddito da parte di grandi predatori.
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