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Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 5 pagine
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c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l’ordinanza del …2 sui pagamenti diretti; e
d. sono notificati secondo l’articolo 16 capoverso 3bislettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
2L’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione.
3L’UFAM può sostenere le organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale.
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali
Art. 77, secondo periodo
... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.
2. Ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie
Art. 16 cpv. 3bislett. b
3bisIl detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:
b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l’articolo 10quatercapoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.