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Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 5 pagine

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c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l’ordinanza del …2 sui pagamenti diretti; e

d. sono notificati secondo l’articolo 16 capoverso 3bislettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

2L’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione.

3L’UFAM può sostenere le organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali

Art. 77, secondo periodo

... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.

2. Ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie

Art. 16 cpv. 3bislett. b

3bisIl detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l’articolo 10quatercapoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.

2 RS 910.13

3 RS 916.401

4 RS 455.1

5 RS 916.401

6 RS 922.01